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Nella Regione Siciliana, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, tutti gli atti della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali o istituzionali, nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza sono pubblici ed assumono valore legale con l’inserimento nei siti telematici degli enti e dalla data di detto inserimento decorre il termine per la loro impugnativa con il ricorso straordinario al presidente della Regione; la disciplina generale si applica anche ai piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione; la previsione, ove contenuta nello stesso provvedimento, anche della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, prescrive una forma ulteriore di pubblicità notizia e non incide sull’avvenuto acquisto dell’efficacia legale dell’atto e sulla sua conseguente impugnabilità.

Legislatore siciliano dopo aver statuito – tramite il rinvio operato dall’art. 12, comma 2, della l. r. n. 5/2011, all’art. 32 della l. n. 69/2009 – l’adeguamento per le pubbliche amministrazioni insulari (Regione, enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, Enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, previsti dall’art. 1 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10) agli obblighi di pubblicazione nei propri siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ha sancito, in modo espresso, al successivo comma 3, che gli atti emanati dalla pubblica amministrazione (regionale) acquistano valore legale, dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti (così ribadendo, in senso rafforzativo, quanto previsto dallo stesso art. 32 richiamato) e ne ha previsto, a tal fine, ogni opportuna forma di pubblicità.

​​​L’articolo 68, comma 4, della l.r. n. 21/2014, peraltro, al fine di perseguire maggiore trasparenza e tempestività alla comunicazione e alla conoscibilità dell’atto amministrativo, rafforza il succitato obbligo conformativo di pubblicazione, statuendo la nullità dei decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi, ove gli stessi non siano pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi.

In conclusione, la disciplina introdotta dall’art. 3, commi 6-bis e 6-ter della  legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, in precedenza esaminata, nulla dispone, in deroga alla disciplina generale sopra richiamata, circa la pubblicazione nella G.U.R.S. dei piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione, richiamando, a tal fine, che la pubblicazione avvenga «in applicazione e con le modalità previste dall’articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». Quest’ultima norma sancisce, giova ripeterlo, al comma 1, un obbligo di pubblicazione non qualificato, il cui mero rispetto, ai sensi del successivo comma 3, costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli stessi atti del governo del territorio.

Nel silenzio del Legislatore regionale, circa l’obbligo di pubblicazione nella G.U.R.S., i provvedimenti in parola, pertanto, acquistano valore ufficiale, dal momento della pubblicazione nei siti telematici degli enti e, per l’effetto, anche ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

CGARS, Sez. Cons. Riun., 25 febbraio 2022, n. 115

 

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