02/03/2022 – Le conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar, 24 febbraio 2022, n. C-332/20, sulla determinazione della quota di partecipazione privata nella costituenda società mista

Il diritto dell’Unione osta a che, al fine di determinare la quota di partecipazione privata nella costituenda società mista, si tenga conto della partecipazione indiretta dell’amministr. aggiudicatrice al capit. sociale di un socio privato offerente

L’articolo 30 e l’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione o, se del caso, l’articolo 18 e l’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a che, al fine di stabilire la quota di partecipazione di un socio privato offerente nella costituenda società mista pubblico-privata, si tenga conto di qualsiasi partecipazione indiretta dell’amministrazione aggiudicatrice al capitale sociale di tale socio privato offerente, con la conseguenza che quest’ultimo venga automaticamente escluso dalla gara d’appalto qualora la considerazione di tale partecipazione indiretta dia luogo al mancato rispetto della quota di partecipazione privata ricercata dall’amministrazione aggiudicatrice secondo gli atti di gara.

Per contro, l’articolo 30 e l’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23 o, se del caso, l’articolo 18 e l’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 non ostano a una siffatta considerazione quando quest’ultima non riveste carattere automatico. In particolare, tali disposizioni non ostano alla considerazione di una partecipazione indiretta qualora dalle verifiche effettuate dall’amministrazione aggiudicatrice risulti che tale partecipazione consiste nella detenzione della maggioranza del capitale di un socio privato offerente da parte di un altro ente il quale, a sua volta, è interamente detenuto dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che la ripartizione dei poteri decisionali e dei rischi sia effettuata in misura proporzionale al capitale detenuto per quanto riguarda tale socio privato offerente e tale ente.

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

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