13/01/2022 – Incentivi settore turismo e PNRR: il decreto interministeriale

Assegnati 180 milioni per i prossimi 4 anni al settore turismo. Ammessi gli interventi di riqualificazione energetica e di riqualificazione sismica delle strutture.

Incentivi al settore turismo e PNRR: pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2021, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. “Decreto PNRR”), convertito in legge n. 233 del 29 dicembre 2021, nonché dagli obiettivi stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.

Il decreto stabilisce i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energeticasostenibilità ambientale e innovazione digitale.

In particolare, nel decreto si definiscono:

  • risorse disponibili;
  • soggetti beneficiari;
  • interventi ammessi;
  • spese agevolabili;
  • incentivi ammessi;
  • modalità di pesenbtazione delle domande e di erogazione dei fondi.

L’art. 2 del decreto, al comma 4, destina 180 milioni di euro come contributo diretto, così ripartiti:

  • 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Inoltre, in coerenza con i principi generali di attuazione del PNRR:

  • il 40% delle risorse è riservato a interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno;
  • il 50% delle risorse è destinato al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Gli incentivi sono riconosciuti a:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Per accedere ai contributi i soggetti devono:

  • gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
  • essere in alternativa proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Inoltre devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
  • avere una stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale. Tutti gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • essere in regime di contabilità ordinaria; avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice.

Non sono ammesse agli incentivi le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, per reati contro la pubblica amministrazione. L’esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi concessi dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;

e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del Codice civile, o assoggettate a comune controllo, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo.

Come disposto dall’art. 3 del Decreto, gli interventi ammissibili devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

In particolare sono ammessi:

a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;

b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al D.P.R. n. 503/1996;

d) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del D.P.R. n. 380/2001 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

f) interventi per la digitalizzazione previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi;

h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I Programmi di investimento devono risultare:

a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;

b) organici e funzionali all’attività esercitata;

c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo;

d) realizzati dai soggetti di cui all’articolo 4 nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;

e) con spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER.

Sono ammissibili agli incentivi le spese necessarie alla realizzazione degli interventi, sostenute dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti:

a) servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;

b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;

c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile de1 Programma d’investimento;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.

Le spese devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento.

Il decreto prevede anche la conessione di incentivi, articolati sotto forma di contributo diretto alla spesa e del Finanziamento agevolato.

Tale contributo viene erogato in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili come di seguito dettagliato, coerentemente con i target di attuazione previsti per la misura del PNRR:

Per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è così artcolato:

a) 30 % per le micro imprese;

b) 23 % per le piccole imprese;

c) 18% per le imprese di media dimensione;

d) 10% per le imprese di grande dimensione.

Per gli investimenti relativi a interventi a supporto dell’innovazione digitale promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5% del contributo diretto alla spesa.

Per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è invece così articolato:

a) 25 % per le micro imprese;

b) 20% per le piccole imprese;

c) 15 % per le imprese di media dimensione;

d) 5 % per le imprese di grande dimensione.

Per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole PMI:

a) 15% per le imprese di micro e piccola dimensione;

b) 5% per le imprese di media dimensione.

Il tasso d’interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50 per cento annuo. La durata del Finanziamento non può essere superiore a 15 anni.

Questi incentivi non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Per ottenere gli incentivi è necessario presentare domanda al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità che verranno determinate con successivo provvedimento.

Le imprese hanno accesso agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Alla domanda di incentivo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa richiedente e al Programma di investimento;

b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori;

c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto de1 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;

e) Delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione.

I risultati dei Programmi di investimento e l’efficacia degli interventi verranno monitorati e valutati e da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale grazie ai dati trasmessi dai soggetti aderenti al Programma.

L’Italia ha conseguito nei tempi previsti di tutti i 51 traguardi e obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il 2021: un risultato che ha permesso di inviare alla Commissione Europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata dei fondi del Pnrr, del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, con una parte di contributi a fondo perduto pari a 11,5 miliardi e una di prestiti pari a 12,6 miliardi. L’erogazione delle risorse avverrà nei prossimi mesi a seguito dell’iter di valutazione previsto dai regolamenti sul conseguimento delle 51 misure, divise fra milestone e target.

Le Missioni che hanno visto un maggior numero di interventi realizzati sono proprio la Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” e la Missione 2 “M2: Rivoluzione e transizione ecologica”.

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