07/01/2022 – Il Tar Lazio accoglie il primo ricorso degli esclusi dal bando SEFA2020

Sentenza TAR Lazio 13335/2021

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Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione della fondatezza del motivo con cui parte ricorrente lamenta Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 9 del bando di ammissione al Corso di specializzazione per Segretari Comunali denominato “Se.F.A. 2020”, dell’art. 31, comma 1, lettere a), b) e c), del CCNL del 16 maggio 2001, degli artt. 10, 12 e 14 del D.P.R. n. 465/1997, anche in relazione alla violazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione della lex specialis e dei principi dell’autovincolo dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. In subordine: invalidità derivata di tutti gli atti e/o i provvedimenti in epigrafe indicati dall’illegittimità degli artt. 2 e 9 del bando di ammissione al Corso di specializzazione per Segretari Comunali denominato “Se.F.A. 2020”, dell’art. 31, comma 1, del CCNL del 16 maggio 2001, degli artt. 10, 12 e 14 del D.P.R. n. 465/1997, anche in relazione alla violazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 3 e 97 Cost.. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Con la motivazione del provvedimento impugnato, infatti l’amministrazione, premesso che la ricorrente, a seguito del preavviso di rigetto di cui all’art.10 bis della legge n.241/90, non avrebbe fornito valide argomentazioni in merito alla carenza dei requisiti di cui all’art.31 del CCNL 16 maggio 2001, così come definiti nel bando di concorso, ha ritenuto la dott.ssa Trombetta priva dei requisiti di partecipazione in quanto sebbene (pacificamente) iscritta nella fascia professionale “B” e sebbene la ricorrente abbia, successivamente all’iscrizione, (altrettanto pacificamente) svolto due anni di servizio effettivo in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, “dopo tale periodo, tuttavia, non ha espletato due anni di servizio effettivo (neanche cumulando periodi non contemporanei riferiti alle diverse tipologie di servizi) né presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti – in qualità di titolare, reggente (anche a scavalco) e/o supplente -, né quale segretario di un ’unione di comuni o di una comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti; si specifica che i servizi presso le unioni dei comuni, di cui alle attestazioni allegate alla domanda di partecipazione, non possono essere valutati, in quanto in parte sono stati svolti prima del compimento dei due anni di servizio effettivo in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, ovvero contemporaneamente al servizio quale titolare in sedi con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti”.

Il punto focale del presente ricorso è, dunque, quello relativo alla legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui contesta alla ricorrente il mancato possesso, alla data della presentazione della domanda, del requisito di partecipazione previsto dall’art.2 del Bando di aver prestato almeno un biennio di servizio effettivo in sedi con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti”.

In punto di diritto rileva il Collegio che la formulazione letterale dell’art.2 del Bando, secondo il principio “in claris non fit interpretatio”, impone di computare il termine di decorrenza del primo biennio di “servizio effettivo” in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, con la data di avvio del servizio effettivamente prestato dal segretario dopo una volta acquisita, formalmente, l’iscrizione nella fascia professionale B, non rilevando la (eventuale e non richiesta dal Bando) contemporanea percezione del corrispondente trattamento economico.

Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata al ricorso, la dott.ssa Trombetta dalla data del 1° dicembre 2016 – di iscrizione nella Fascia B- a quella del 1° dicembre 2018 risulta avere effettivamente prestato il richiesto servizio in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti.

Analogamente, per quanto riguarda il successivo espletamento di un biennio di servizio presso sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 la ricorrente ha comprovato in atti l’effettivo espletamento, prima della data ultima della presentazione della domanda di partecipazione (29 gennaio 2021) – e precisamente dalla data del 1° novembre 2019 a quella del 1° gennaio 2021- del servizio richiesto in Comuni con popolazione superiore ai 10.001 abitanti.

In particolare: dal 31 maggio 2020 è stata titolare della Segreteria di Cairo Montenotte (12.729 abitanti); dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020 è stata titolare della convenzione di Segreteria di Cairo Montenotte (12.729 abitanti) – oltre che di Isola del Cantone (1.439 abitanti) – e dal 1° gennaio 2021 ad oggi è titolare della Segreteria di Cairo Montenotte (12.729 abitanti).

Di contro, l’amministrazione non solo nella motivazione del provvedimento impugnato (e a monte nel preavviso di rigetto) non ha fornito alcun elemento di fatto a giustificare l’iter logico seguito nella parte in cui si sostiene che “i servizi presso le unioni dei comuni, di cui alle attestazioni allegate alla domanda di partecipazione, non possono essere valutati, in quanto in parte sono stati svolti prima del compimento dei due anni di servizio effettivo in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, ovvero contemporaneamente al servizio quale titolare in sedi con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti”, non avendo neppure indicato la (ritenuta) data di inquadramento della ricorrente nella fascia B ed il perché dunque i servizi allegati dovrebbero ritenersi irrilevanti quanto al secondo biennio, ma anche nel presente giudizio si è costituita con atto di forma, allegando documentazione ma senza esplicare difesa tecnica.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti in epigrafe, con consolidamento degli effetti del provvedimento cautelare medio tempore adottato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 

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