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La segnalazione all’A.N.A.C. di condotte illecite commesse dai partecipanti alle gare pubbliche non è suscettibile di autonoma impugnazione, trattandosi di un atto, privo di effetti autonomi, che funge soltanto da “impulso” all’attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell’Autorità, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati (così Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2019, n. 2069 e T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 aprile 2018, n. 331, nonché, ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 gennaio 2019, n. 394; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 21 dicembre 2018, n. 7307 e, da ultimo, sempre del T.A.R. Napoli, Sez. 5 maggio 2021, n. 2997)

TAR Sardegna, Sez. II, sent. del 28 dicembre 2021, n. 866

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