24/02/2022 – Configurabilità del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Pronuncia della Suprema Corte.

La Sesta Sezione penale ha affermato che il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353-bis cod. pen., nel caso di affidamento diretto da parte dell’amministrazione, è configurabile quando la trattativa privata, al di là del nomen juris, preveda, nell’ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una “gara”, sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale, mentre non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema concorsuale ovvero quando la decisione di procedere all’affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara.

Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 16 febbraio 2022, n. 5536

 

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