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Ecco un interessante approfondimento relativo ai controlli sugli investimenti degli enti locali all’interno del PNRR a cura del Dott. Claudio Chiusano, Dottore Commercialista e Revisore Legale.


Scopriamo dunque come il PNRR è intervenuto e ha modificato il sistema concernente i controlli dedicati agli investimenti da parte degli Enti Locali.

I presupposti per effettuare investimenti

Un qualsiasi nuovo investimento richiede per un ente locale il sussistere di tre presupposti fondamentali:

  • una consolidata volontà politica al riguardo, tradotta in conseguenti atti amministrativi tra loro sistematicamente coerenti, a partire dal Documento Unico di Programmazione, per proseguire nel Bilancio di Previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione;
  • una effettiva disponibilità di risorse finanziarie, che possono derivare sia da risorse proprie, presenti (avanzo disponibile o destinato) o future (tra cui le quote di margine di parte corrente), sia da risorse esterne, ottenute come contributo ovvero a seguito di indebitamento, nel rispetto dei limiti previsti ex 204 D.Lgs. 267/2000;
  • un’organizzazione interna contraddistinta da un efficace coordinamento tra la funzione tecnica e quella finanziaria, che assicuri un rigoroso rispetto del cronoprogramma dei lavori ed un conseguente utilizzo del fondo pluriennale vincolato nel pieno rispetto dei termini previsti dalle norme sulla tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali.

Le nuove indicazioni di controllo 

Con l’avvento del PNRR, dal quale deriveranno prossimamente consistenti disponibilità di risorse anche per gli enti locali, il legislatore ha opportunamente disciplinato con l’art. 1-bis del. D.L. 59/2021 il perimetro dei controlli circa l’erogazione e la gestione delle risorse destinate per gli investimenti.

La nuova normativa prevede espressamente che l’amministrazione erogante verifichi tramite le informazioni condivise sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche l’avvenuta regolare esecuzione da parte degli enti beneficiari dei seguenti adempimenti:

  • presentazione dell’istanza di finanziamento;
  • affidamento dei relativi contratti;
  • emissione degli stati di avanzamento dei lavori con effettivo monitoraggio fisico della loro realizzazione;
  • chiusura contabile e di cantiere dei lavori con relativo collaudo e rendicontazione;
  • chiusura del codice unico di progetto, a seguito dell’erogazione di tutte le risorse e del pagamento di tutti i fornitori.

Implicazioni per l’Organo di Revisione dell’ente locale

Per ogni investimento previsto, in itinere ovvero concluso da parte dell’ente nel corso del proprio mandato, l’organo di revisione sarà  pertanto tenuto ad accertare il regolare adempimento di quanto sopra illustrato.  L’attività di revisione dovrà quindi necessariamente sempre più strutturarsi secondo una logica di controllo di processi e di progetti e non di verifica o redazione di atti a sé stante considerati.

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