02/02/2022 – Parere della Funzione Pubblica in tema di limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l’assunzione

Limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l’assunzione

Versione testuale del documento

DFP-0076140-P-15/11/2021

All’Università omissis

Oggetto:  Parere in tema di limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l’assunzione.

Si fa riferimento alla nota protocollo omissis, acquisita in pari data al protocollo omissis, con la quale codesta Università chiede di sapere, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, “se il 65° anno di età costituisca il limite per l’ammissione ad una procedura concorsuale pubblica di reclutamento di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e se lo stesso possa essere superato non solo in caso di mantenimento in servizio al fine di consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica, ma anche in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.”

La questione posta tratta della possibilità che i candidati ad un concorso pubblico abbiano un’età superiore al limite per la permanenza in servizio previsto dall’ordinamento. Da un punto di vista generale, si rappresenta che le previsioni che disciplinano i limiti di età per la permanenza in servizio nei singoli ordinamenti determinano un limite anagrafico che comporta il collocamento a riposo d’ufficio per il dipendente pubblico. Tale età varia in base all’ordinamento di appartenenza e la possibilità di essere collocato a riposo si configura a seguito della maturazione, a qualsiasi titolo, di un diritto a pensione.

Peraltro, l’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, citato anche nella richiesta di parere, ha ribadito la vigenza dei limiti ordinamentali anche a seguito dell’introduzione del nuovo sistema pensionistico di cui all’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con il nuovo regime sono stati elevati i requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni), comportando di fatto la necessità di superare i 65 anni di età [Nota 1] per poter maturare tale diritto. Con il citato articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, il legislatore ha voluto circoscrivere con chiarezza la possibilità di superare tale limite per il personale delle pubbliche amministrazioni, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, delimitando tale possibilità alla necessità di raggiungere il primo requisito utile a pensione, a qualsiasi titolo.

In relazione alla possibilità di candidarsi ad un concorso pubblico, la previsione dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale, continuando ad operare come sopra illustrato, non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato tale età. Infatti, la confermata vigenza dei limiti di età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici. Seguendo i principi generali, quindi, se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Infatti, su questo ultimo aspetto, la possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se è già instaurato un rapporto di lavoro e quindi se il soggetto, al momento del compimento del limite di età, è già dipendente dell’amministrazione che prolungherà, alle condizioni suesposte, il rapporto di lavoro.

Ne consegue, in sintesi, che non possono essere sottoscritti contatti a tempo determinato con soggetti di età superiore a quella massima per il collocamento a riposo.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

F.to Riccardo Sisti

[Nota 1] In base all’art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato il limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio è 65 anni, applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa, fatti salvi i regimi speciali.

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