01/02/2022 – Gazzetta Ufficiale: pubblicato il Decreto Legge Sostegni ter

Nel decreto-legge “Sostegni ter” le norme antifrode relative alla cessione dei crediti e la revisione prezzi nelle Opere pubbliche.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 di ieri 27 gennaio 2022 il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle i mprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (cosiddetto “Sostegni ter”).

Il decreto è costituito dai seguenti 33 articoli suddivisi in 5 titoli e con un allegato.

  • Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza covid-19
    • Art. 1 – Misure di sostegno per le attività chiuse
    • Art. 2 – Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
    • Art. 3 – Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
    • Art. 4 – Fondo Unico Nazionale Turismo
    • Art. 5 – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
    • Art. 6 – Buoni per servizi termali
    • Art. 7 – Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
    • Art. 8 – Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
    • Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di sport
    • Art. 10 – Piano transizione 4.0
  • Titolo II – Regioni ed Enti territoriali
    • Art. 11 – Contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome
    • Art. 12 – Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno
    • Art. 13 – Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021
  • Titolo III – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica
    • Art. 14 – Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
    • Art. 15 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore
    • Art. 16 – Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
    • Art. 17 – Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
    • Art. 18 – Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
  • Titolo IV – Altre misure urgenti
    • Art. 19 – Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia
    • Art. 20 – Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare
    • Art. 21 – Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale0
    • Art. 22 – Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia
    • Art. 23 – Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
    • Art. 24 – Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada
    • Art. 25 – Misure urgenti per il settore ferroviario
    • Art. 26 – Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo
    • Art. 27 – Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea
    • Art. 28 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
    • Art. 29 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
    • Art. 30 – Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola
    • Art. 31 – Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma
  • Titolo V – Disposizioni finali e finanziarie
    • Art. 32 – Disposizioni finanziarie
    • Art. 33 – Entrata in vigore   

L’articolo 28 rubricato Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” del decreto legge interviene con il comma 1 con alcume modifiche agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 comvertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 7. In dettaglio non saranno più possibili ulteriori cessioni di credito oltre la prima ed in questo spiritosono modificati:

  • nell’articolo 121, comma 1:
    • la lettera a) in cui le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
    • la lettera b) in cui le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senzafacoltà di successiva cessione»;
  • nell’articolo 122, comma 1 in cui dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».

Con il comma 2 dello stesso articolo 27 del decreto-legge è inserito un periodo transitorio per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 ed è precisato che gli stessi possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Per ultimo con il comma 3 del citato articolo 27 diventano nulli:

  • i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a) , dell’articolo 28 del decreto-legge n. 4/2022;
  • i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4/2022;
  • i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2, sempre,del decreto-legge n. 4/2022.

Fino al 31 dicembre 202 nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data del 28  gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente del 28 gennaio 2022, si applicano le seguenti disposizioni:

  • è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del Codice dei contratto di cui al d.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
  • per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a) , quarto periodo, del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016), le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del decreto-legge n. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate e per la compensazone stessa possono essere utilizzate le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato. Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie 
  • spettacolo, cinema e audiovisivo
  • sport

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi. Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. 

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