29/04/2022 – Parere Aran sull’istituto del galleggiamento dei Segretari comunali e provinciali

AFL .50- L’istituto del “galleggiamento” di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei Segretari comunali e provinciali, si applica ponendo a raffronto la retribuzione di posizione del Segretario comunale con la retribuzione di posizione dirigenziale più elevata anche se vacante?

Con riferimento al quesito in oggetto, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia non può che confermare il proprio consolidato orientamento applicativo secondo il quale la disciplina dell’art. 41, comma 5, del CCNL del 16.5.2001 (norma confermata dall’art. 111, comma 1, lett. B), primo alinea del CCNL del 17/12/2020) deve essere correttamente applicata nel senso che il confronto tra la retribuzione di posizione del Segretario e quella della posizione dirigenziale o, negli enti privi di dirigenza, della posizione organizzativa più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente, deve essere effettuata sulla base dell’effettivo valore stabilito per tali posizioni e corrisposto al dirigente o al funzionario titolari delle medesime.

In altri termini, non può farsi riferimento ad un valore teorico ma necessariamente all’importo effettivo o reale che la singola amministrazione ha determinato per la più elevata posizione dirigenziale o per la posizione organizzativa al massimo livello di responsabilità esercitata all’interno dell’ente di appartenenza.

Non si ritiene, pertanto che, ove la funzione dirigenziale più elevata risulti temporaneamente vacante, la retribuzione di posizione del Segretario possa continuare ad essere allineata ad un valore economico teorico e non effettivamente corrisposto.

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