06/04/2022 – Canone unico: è strumentale l’attività di produzione di Energia elettrica

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze la Risoluzione 22 marzo 2022, n. 2/Df, rubricata “Canone patrimoniale di cui ai commi 816 e seguenti dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Criteri per l’applicazione del Canone alle Aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità. Quesito”.

Con la Risoluzione in commento, il Mef risponde ad un quesito formulato da una Società produttrice di Energia elettrica per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico con Impianti direttamente funzionali all’erogazione di servizi di pubblica utilità, in particolare nel Settore della distribuzione ed erogazione di Energia elettrica.

Come evidenziato dalla Società, la filiera del Sistema elettrico nazionale, che è una Rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione. La Società richiede quindi se l’attività svolta dalle Aziende di produzione sia da identificare come attività strumentale a quella di distribuzione dell’Energia elettrica.

Al riguardo, il Ministero condivide l’impostazione della Società riguardo alla fattispecie ad oggetto della Risoluzione.

Nel merito, il Mef ricorda che l’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, prevede che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di Energia elettrica, Gas, Acqua, Calore, i Servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri Servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle Infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa indicata nello stesso comma. L’ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a Euro 800.

L’interpretazione autentica fornita dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del Dl. n. 146/2021, ha previsto che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con Impianti direttamente funzionali all’erogazione del Servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle Aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di Energia elettrica e il trasporto di Gas naturale. Per tali occupazioni il Canone annuo è dovuto nella misura minima di Euro 800.

Secondo il Mef, nulla è cambiato rispetto ai precedenti prelievi Cosap e Tosap, e le indicazioni contenute nei documenti di prassi amministrativa dei predetti prelievi devono ritenersi ancora valide anche per il Canone unico.

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