01/04/2022 – Fase integrativa dell’efficacia di provvedimenti sanzionatori. Pronuncia del TAR Lazio.

Ai sensi dell’art. 21 – bis, l. n. 241 del 1990 i provvedimenti applicativi di sanzioni, pecuniarie o reali, non possono essere portati ad esecuzione prima che siano comunicati al destinatario e non possono, quindi, recare una clausola di immediata esecuzione.

Ha ricordato la Sezione che l’art. 21 bis, l. n. 241 del 1990 stabilisce che “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso, effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.”, con l’unica eccezione dei provvedimenti limitativi aventi carattere cautelare ed urgente, che sono efficaci immediatamente. A norma del penultimo periodo dell’art. 21-bis all’esame, inoltre, “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia”. 

TAR Lazio, Sez. III, sent. del 26 marzo 2022, n. 3425

 

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