01/04/2022 – Applicabilità alle fabbricerie della normativa anticorruzione

Anticorruzione – Fabbricerie- Applicabilità. 

    Alle fabbricerie che rispondano alle due condizioni richieste dall’art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, ossia abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro e amministrino beni di proprietà del FEC o di altre pubbliche amministrazioni, si applichino gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente alle attività di tutela, conservazione, gestione, valorizzazione e fruizione di tali beni, perciò stesso qualificabili anche come attività di pubblico interesse (1). 

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(1) Ha ricordato il parere che fabbricerie, organismi di antichissima origine deputati all’amministrazione degli edifici di culto e del loro patrimonio, già oggetto di differenti discipline istitutive in molti Stati preunitari, furono tra gli enti conservati dalle cosiddette leggi eversive e, segnatamente, dalla l. 15 agosto 1867, n. 3848, “Per la liquidazione dell’asse ecclesiastico”. Regolate, in seguito ai Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929, dalla l. 27 maggio 1929, n. 848, recante “Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto”, trovano la loro ultima disciplina nella l. 20 maggio 1985, n.222, “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, di esecuzione del Protocollo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, in materia patrimoniale e finanziaria, firmato dalle parti il 15 novembre 1984, nell’ambito dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984. Altre disposizioni sono ad esse dedicate dal regolamento di esecuzione della legge, adottato con d.P.R. 13 febbraio 1987, n.33 e succ. mod. 

L’art. 15 della l. n. 848 del 1929, al quale tuttora rinvia l’art. 72 della l. n. 222 del 1985, si propone di offrirne anche una definizione in qualche misura identificativa, stabilendo che “Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all’amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici” […] ‘senza alcuna ingerenza nei servizi di culto’. 

L’art.16 della l. n. 848 del 1929, del pari richiamato dalla normativa oggi vigente, stabiliva, in termini da adeguare all’attuale assetto delle competenze presso l’Amministrazione statale, che “La vigilanza e la tutela sull’amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d’intesa con l’autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti”. Compito al quale rispose, primariamente, il regolamento di esecuzione della legge, adottato con r.d. 2 dicembre 1929, n. 2262, nei cui artt. 33 e ss. si posero specifiche disposizioni volte a definirne l’assetto ordinamentale, differenziato in relazione alla rilevanza monumentale e nazionale delle chiese alle quali sono preposte (cfr. spec. art.35). 

Queste differenze interne alle fabbricerie, e dipendenti dalla genesi di ognuna di esse, innervano anche la loro ultima disciplina da parte della l. n. 222 del 1985 e, segnatamente, del d.P.R. n. 33 del 1987. 

La l. n. 222 del 1985 se ne occupa nel solo art. 72 ove appunto si stabilisce che “Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano”, e che gli articoli ad esse dedicati dai regolamenti che si sono succeduti “restano applicabili fino all’entrata in vigore delle disposizioni per l’attuazione delle presenti norme”. Nel comma 2, si aggiunge che “Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell’interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti”. 

Si deve invece al regolamento di esecuzione, adottato con d.P.R. n. 33 del 1987, la definizione del loro assetto,  

Dunque ad essere oggetto di una normativa di derivazione pattizia, qual è quella sopra richiamata, è il loro assetto ordinamentale e la definizione dei compiti cui esse sono preposte, tanto che eventuali modifiche di tali profili ben si può ritenere debbano essere bilateralmente convenute. 

Cons.St., sez. I, 21 marzo 2022, n. 630 – Pres. (ff.) Carpentieri, Est. Barbati

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