01/04/2022 – Iva: configura una cessione di beni e non una prestazione di servizi la fornitura di materiale didattico-ricreativo da parte di Cooperative sociali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 148 del 22 marzo 2022, ha chiarito che Servizi educativi all’infanzia effettuati da una Cooperativa sociale Onlus tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo configurano una cessione di beni e non una prestazione di servizio. 

La Cooperativa sociale istante, nell’ambito della propria attività educativa, intende fornire un Servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini. Nello specifico, il Servizio consta nella vendita online di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, prevede l’esenzione da Iva per le prestazioni “educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da (…) comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (…)”. Tale norma recepisce l’art. 132, lett. i), della Direttiva Ue n. 112/2006, in ragione del quale viene stabilita l’esenzione da Iva per i servizi di “educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”. 

La Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede che sono soggette all’aliquota del 5% le “1) le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter) da Cooperative sociali e loro Consorzi”. 

Pertanto, sotto il profilo soggettivo, l’aliquota ridotta del 5% trova applicazione alle prestazioni educative dell’Infanzia e della Gioventù e quelle didattiche in generale rese da Cooperative sociali e loro Consorzi nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, (…)”. 

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica di ogni genere, intendendosi con tale nozione anche quelle attività in cui l’istruzione è fornita per sviluppare conoscenze e attitudini, e purché non abbiano carattere puramente ricreativo. Il regime di favore in argomento si estende anche alle cessioni accessorie di materiale didattico utilizzabili strettamente per tale scopo e non è suscettibile di impieghi di natura diversa. 

Con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, l’Agenzia ha rilevato che la scatola contiene materiali di cancelleria, libri, adesivi, prodotti di cartotecnica, schede illustrative e un video tutorial scaricabile on line. Nel dettaglio, sulla base di quanto chiarito dalla Cooperativa istante, “le schede illustrative e i tutorial a cui rimandano consentono lo svolgimento del gioco e offrono le istruzioni principali per l’utilizzo dei materiali e degli strumenti di gioco”. Tali tutorial constano di videoregistrazioni che gli utenti possono scaricare massivamente da internet, per poi essere guidati nell’utilizzo del materiale acquistato nella scatola, e non già di corsi on line destinati ai bambini, i quali possono interagire, con la stessa modalità, con gli educatori. 

Atteso quanto sopra, a parere dell’Agenzia delle Entrate le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurare un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni. Di conseguenza, l’operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota Iva ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dalla Tabella “A”, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro Consorzi. Dunque, anche le spese di trasporto e di spedizione devono essere assoggettate ad aliquota Iva ordinaria. 

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