Print Friendly, PDF & Email

La questione essenziale che il Collegio è chiamato a scrutinare attiene alla corretta definizione di “fondo confinante” e, più precisamente, nell’ambito del caso sub iudice, alla possibilità di ritenere tale un appezzamento di terreno che confini fisicamente con altro solo in parte.

Da un punto di vista fattuale, risulta dalle planimetrie in atti che la Società Omissis ha la disponibilità di due fondi. I terreni della controinteressata, pertanto, sono sicuramente contigui per quanto riguarda i mappali posti in aderenza alla linea di demarcazione dei terreni comunali, i quali hanno, tuttavia, una superficie inferiore a 30 ha. Laddove si ritenesse che la contiguità tra fondi vada apprezzata su un piano strettamente fisico, cioè limitatamente ai soli terreni tra loro fisicamente confinanti, la controinteressata non avrebbe i requisiti per l’ottenimento del punteggio di cui si discute.

Il nodo interpretativo deve essere sciolto tenendo in considerazione, in primo luogo, i contenuti del Bando predisposto dall’amministrazione. Quest’ultimo, in particolare, prevede l’attribuzione di cinque punti per i partecipanti all’asta che siano “coltivatori insediati su fondi privati contigui al bene oggetto della concessione (art. 22, comma 3, L. 11/1971), con contratti registrati alla data del 28.02.2021, per una superficie non inferiore a 30 Ha, siti nel Comune di Omissis.”. La disposizione fa espressa applicazione dell’art. 22, comma 3 della Legge n. 11/1971 che riconosce, nell’affitto dei fondi rustici, il criterio di “preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione”.

Ferma restando l’enunciazione di principio, la laconicità di tale regolamentazione non consente di individuare un valido criterio distintivo ai fini che qui occupano, dovendosi fare ricorso, pertanto, agli elementi interpretativi rinvenibili in discipline affini o comunque idonei a fornire strumenti di differenziazione quanto più possibile oggettivi.

Il riferimento non può che andare all’elaborazione relativa al concetto di “confinanza” o “fondo confinante” nell’ambito della prelazione agraria. Seppur consapevole delle differenze di disciplina che caratterizzano tale istituto rispetto al caso in esame, il Collegio ritiene che gli approdi interpretativi raggiunti in tale contesto possano essere riferibili, quantomeno in parte, alla vicenda sub iudice.

Le posizioni giurisprudenziali sul punto sono state, specie in passato, nettamente distinte. Da un lato, si riteneva che, per stabilire se due fondi fossero confinanti, si dovesse fare riferimento alla c.d. contiguità funzionale ovvero alla relazione di “effettiva adiacenza” dei fondi, che, pur se materialmente separati, avrebbero dovuto possedere identica destinazione ed essere idonei al comune accorpamento in unica azienda.

Il secondo filone, divenuto poi maggioritario, sosteneva che potessero definirsi confinanti solo i fondi che tali fossero in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da “contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione” (Cass. Civ., Sez. III, 9.03.2012, n. 3727).

Di recente, la giurisprudenza si è occupata di stabilire se, nel caso di un complesso di terreni contigui tra loro, dei quali uno o più confinanti con altro fondo, possa parlarsi di “confinanza” rispetto a tutti i terreni in questione o soltanto rispetto a quelli che si trovano direttamente al confine con la proprietà, lungo la linea di demarcazione di altro fondo. Si tratta di un’ipotesi che, stante la somiglianza con la vicenda sub iudice, può fornire validi spunti interpretativi anche nel caso di specie, ferme restando le specificità delle situazioni comparate. Di recente, la soluzione è stata individuata nella valorizzazione della natura dei terreni considerati, essendo necessario stabilire se essi costituiscano un complesso unitario sotto il profilo produttivo, nel quale ciascun appezzamento è funzionale all’esercizio dell’attività di pascolo, oppure se si tratti soltanto di un insieme di porzioni distinte ed autonome, indipendenti l’una dall’altra per caratteristiche ed esigenze produttive. Nel primo caso la contiguità si riferisce all’intero complesso di terreni, mentre nel secondo solo a quelli direttamente e materialmente confinanti con l’altro fondo (cfr. Cass. Civ., Sez.

III, 21.03.2020, n. 4685).

Esaminando la fattispecie in esame, risulta che, al momento della partecipazione all’asta, la controinteressata era titolare di due contratti di affitto di fondo rustico.

In entrambi i casi, oggetto del contratto è sempre un “fondo”, concesso unitariamente in affitto, che viene identificato tramite l’elencazione delle sue particelle costitutive ed è interamente destinato all’utilizzo pastorale dell’azienda. Né emerge, dalla lettura dei documenti in questione, alcun elemento da cui potersi desumere che le particelle di terreno ricomprese negli appezzamenti concessi in affitto debbano essere considerate in maniera autonoma e separata, tale da impedire una valutazione del fondo in termini unitari: difatti, vi è un’unica destinazione produttiva, che è quella a pascolo, non risultano lotti di terreno che, per le loro caratteristiche fisiche, possano eventualmente rendere impossibile la pratica della monticazione o che siano destinati ad altre attività, né vi è indicazione di elementi di separazione che interrompano l’unitarietà del fondo. Ne consegue che i fondi in questione devono essere considerati come unico appezzamento unitario dedicato alla medesima attività pastorale e confinante con il pascolo comunale “………..”.

Tale conclusione, inoltre, è coerente con un recente arresto della Corte di Cassazione, che, nel precisare il concetto di “contiguità fisica e materiale” tra fondi, ha chiarito come la confinanza non debba sussistere per l’integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito con l’attribuzione del fondo, nella specie l’assegnazione dei comprensori o di pascolo per la valorizzazione e tutela della risorsa pascoliva attraverso un uso razionale della stessa, cui consegue, inoltre, anche lo sviluppo di unità produttive correttamente insediate sul territorio ed efficienti sotto il profilo tecnico-economico (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16.3.2021, n. 7292).

TAR Piemonte, Sez. II, sent. del 25 agosto 2022, n. 717

 

Torna in alto