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Precisato che nel corso della verifica della congruità dell’offerta – in esito alla seduta della commissione di gara del 23 maggio 2022 – presentata dalla ricorrente, classificatasi al primo posto per entrambi i lotti di cui si compone la gara d’appalto per cui è causa, la Stazione appaltante, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-(doc. -OMISSIS- produz. RFI del -OMISSIS-) ha escluso la ricorrente dall’ulteriore corso della gara, in applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 per grave illecito professionale;

Rimarcato che l’impugnata predetta esclusione è stata pronunciata sia richiamando il sintetizzato provvedimento di sospensione dal sistema di qualificazione, sia argomentando che i comportamenti descritti negli atti del procedimento penale n. -OMISSIS-, sono inoltre oggettivamente valutabili come fatti idonei ad integrare i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’affidabilità dell’impresa concorrente, causando la perdita del requisito dell’affidabilità di cui all’art. 80, co. 5, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016; di poi seguendo anche il richiamo a pertinente orientamento giurisprudenziale;

Rilevato, quindi che la stazione appaltante, contrariamente a quanto assume la deducente, ha effettuato una autonoma e diretta valutazione della rilevanza dei fatti penali ascritti all’amministratore unico della società ricorrente e della idoneità degli stessi ad incidere il requisito dell’affidabilità dell’impresa concorrente e il rapporto fiduciario con la stazione appaltante;

Ritenuto che la sopra riportata valutazione dei fatti penali sia stata esternata mediante una adeguata motivazione che consente di cogliere e ricostruire l’iter logico – giuridico condotto dall’autorità di gara, che non evidenzia aspetti di manifesta illogicità o irragionevolezza anche in considerazione della oggettiva gravità dei fatti ascritti, i quali, stante la mera pendenza del procedimento penale, hanno legittimato la sospensione della ricorrente dal sistema di qualificazione (laddove in caso di esito del procedimento in sentenza di condanna, potranno eventualmente comportare l’esclusione dal sistema di qualificazione);

Rammentato che per giurisprudenza costante “L’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di condotta illecita storicamente maturata(…)” rimettendo “la qualificazione di una condotta come grave illecito professionale ad una valutazione discrezionale della Stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e erroneità.” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 14 gennaio 2022, n.299; analogamente, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 9 dicembre 2020, n.2456);

TAR Lazio, Sez. III, ord. 16 settembre 2022, n. 5918

 

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