23/09/2022 – Il nuovo CCNL non tocca il limite del trattamento accessorio

Ovviamente, perché non potrebbe un contratto collettivo incidere una norma di legge, il prossimo Ccnl non muta nulla nell’applicazione del limite al trattamento accessorio, ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, che resta definito nel tetto di spesa dell’anno 2016.

Il totale di fondo per le risorse decentrate (incluso quello dei dirigenti, se presente), fondo per il lavoro straordinario, budget per le posizioni organizzative, trattamento accessorio del segretario comunale, eventuale trattamento accessorio riconosciuto a personale assunto a termine ex artt. 90 e 110 del Tuel, deve pertanto restare contenuto nel valore limite rappresentato da quell’anno. Eventualmente, per i Comuni e le Province, tale limite può salire a seguito dell’applicazione dell’art. 33 del d.l. 34/2019 in presenza, nell’anno, di un numero di dipendenti superiore a quello al 31.12.2018.

Detto questo, le due voci incrementali che il nuovo Ccnl aggiunge alle precedenti (di parte stabile e variabile, come detto) sono fuori limite, non tanto perché lo enunci il nuovo Ccnl (che comunque lo ribadisce), ma perché lo ha disposto – norma a regime –  l’art. 11 del d.l. 135/2018.

Quanto alle altre voci, che sostanzialmente il nuovo Ccnl conferma, sia stabili che variabili, restano soggette o non soggette al vincolo giuscontabile esattamente come in precedenza (a puro titolo di esempio: resta escluso dal limite l’importo di 83,20 euro pro capite inserito dal 2019 nella parte stabile con il Ccnl 21.05.2018; resta invece soggetto al limite l’eventuale incremento disposto dall’amministrazione fino all’1,2% del m.s. 1997, ex art. 67 comma 4 del precedente Ccnl, che viene riconfermato nel nuovo).

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto