16/09/2022 – Piao: le relazioni sindacali necessarie per la sua adozione

L’approvazione e redazione del Piao dovrà fare i conti, ai fini delle tempistiche, dovrà fare i conti con le relazioni sindacali connesse alle materie trattate nelle varie sezioni.

In particolare, ai fini della programmazione dei fabbisogni occorre attivare la relazione sindacale del confronto, in modo più o meno intenso a seconda di quando diverrà efficace il nuovo Ccnl di comparto e di quando sarà approvato il bilancio di previsione.

Infatti, gli enti locali dovrebbero adottare il Piao il 31 gennaio di ogni anno, a meno che non slitti la data di approvazione dei bilanci di previsione: il che comporta anche lo spostamento in avanti della scadenza del Piao, da adottare nei 30 giorni successivi.

Laddove non vi siano rilevanti rinvii ai bilanci (ma, l’esperienza insegna che, invece, essi intervengono praticamente ogni anno; il 2023, per altro, con la crisi economica incombente ben difficilmente sarà indenne da allungamento dei tempi delle scadenze), ed i bilanci si approvino prima dell’efficacia nel nuovo Ccnl 2019-2021, ai fini del piano dei fabbisogni, alla luce dell’articolo 5 del Ccnl 21.5.2022, sarà necessario il solo confronto sui nuovi profili professionali, sempre che l’ente decida di modificarli.

Qualora, invece, il Ccnl 2019-2021 divenga efficace con la sottoscrizione definitiva prima della scadenza di adozione del piano dei fabbisogni, allora la relazione del confronto sarà più ampia, perché oltre all’individuazione dei profili professionali concernerà:

  1. la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale
  2. i criteri per l’effettuazione delle procedure di progressione verticale nel periodo transitorio fino al 2025
  3. e gli andamenti occupazionali (che traspaiono dal piano triennale).

Che i temi previsti dal nuovo Ccnl siano di interesse delle parti sindacali pare necessario. Altrettanto indiscutibile è l’estrema difficoltà che l’attivazione del confronto determina sul rispetto dei termini previsti dalla normativa per l’adozione del Piao. Il confronto, infatti, deve durare 30 giorni; a partire dall’approvazione del bilancio di previsione, il Piao deve essere adottato nei successivi 30 giorni: si comprende da subito quanto difficilmente, in effetti, gli enti potranno chiudere il Piao e con esso la programmazione dei fabbisogni davvero entro 30 giorni all’approvazione dei bilanci.

Al di là della circostanza che il termine fissato dall’articolo 8 del DM 30.6.2022 possa – come appare corretto – essere qualificato come sollecitatorio e non perentorio (vista l’assenza di decadenze o sanzioni connesse al suo sforamento), quel che rileva è la macchinosità del sistema, che sovrappone molti piani operativi. E’ evidente che i redattori dei decreti ministeriali in tema di Piao e Linee di indirizzo relative ai fabbisogni non si sono parlati con le parti sociali contraenti i Ccnl, le quali, a loro volta, hanno trattato le questioni di loro pertinenza senza valutare la sostenibilità di tempi e procedure fissate nei contratti in relazione norme e tempistiche incidenti sui medesimi istituti.

Il confronto, comunque, deve precedere e non seguire l’adozione dei provvedimenti. Appare, allora, fondamentale la capacità delle amministrazioni di consolidare la strategia delle assunzioni da far confluire nel Piao comunque ben prima della formale approvazione del bilancio di previsione. Riuscire a definire le strategie assunzionali e di definizione dei profili a inizio anno, se non addirittura a conclusione dell’anno precedente, consente egualmente di attivare il confronto su contenuti pianificatori consolidati, che non sono da condizionare alla preventiva approvazione dei bilanci di previsione.

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