15/09/2022 – Nuovo CCNL e calcolo esclusioni dalla spesa di personale

PUBBLICATO IL 11 SETTEMBRE 2022 DA GIANLUCA BERTAGNA

La ratio della esclusione degli oneri per rinnovi contrattuali dal computo di spesa di personale è quella di depurare la spesa di personale di ciascun anno, formata dal personale un servizio nell’anno stesso, di quella “parte” di retribuzione che deriva dai rinnovi stessi.

Per determinare la quota di spesa di personale che, in quanto derivante dai rinnovi contrattuali, deroga al tetto di spesa del comma 557 della legge 296/2006, occorre procedere come segue:

– chiarire di quali rinnovi contrattuali ha tenuto conto la spesa utilizzata per determinare la media degli anni 2011/2013. Ad esempio, l’ultimo incremento contrattuale precedente i tre anni che formano la media è quello del biennio economico 2008/2009, entrato in vigore nel 2010, può essere che la spesa di personale di quei tre anni sia stata computata includendolo;

– calcolare il differenziale di tabellare tra i valori del biennio economico 2008/2009 (nell’esempio di cui sopra) e i valori del rinnovo successivo, ovvero quelli del triennio contrattuale 2016/2018 (Ccnl 21.05.2018), applicandolo ai dipendenti in servizio nell’anno corrente (ad esempio il 2022), in ragione dell’effettivo servizio da essi prestato nell’anno, e includendo oneri riflessi ed Irap.

Naturalmente, deve sempre osservarsi il principio della omogeneità dei dati posti a raffronto.

Se la spesa 2011/2013 fosse stata calcolata in modo diverso, ad esempio già scorporando il costo dei rinnovi contrattuali di tornate precedenti (ad esempio depurando i tre anni che formano la media degli incrementi dello stesso biennio 2008/2009, del precedente biennio 2006/2007 etc.), e quindi di fatto abbassandola (e abbassando conseguentemente la media), altrettanto occorrerebbe fare per l’anno corrente.

La spesa del personale del 2022, nell’esempio, andrebbe allora ridotta determinando la differenza – nei tabellari dei dipendenti odierni – tra l’attuale tornata 2016/2018 e quelle precedenti non incluse nei valori 2011/2013 (ad esempio, tra valori 2016/2018 e valori del biennio 2006/2007, se questo fosse l’ultimo incluso negli anni 2011/2013).

Identicamente si procederà con il prossimo rinnovo contrattuale 2019/2021.

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