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Secondo Palazzo Spada il passeggero di Trenitalia ha diritto di conoscere le generalità del controllore che lo ha sanzionato

 

Con la sentenza n. 2530/2022 il Consiglio di Stato, Sez. V, è ritornato sul tema dell’accesso agli atti e, nel ribadire alcuni fondamentali principi vigenti in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, si è soffermato sul rapporto tra il diritto di accesso ex articolo 22, della legge n. 241/1990 e il codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 30 giugno 2003, n. 196).

La vicenda

La pronuncia ha preso le mosse dal ricorso di un passeggero che, viaggiando a bordo di un treno regionale, è stato multato da un controllore di Trenitalia perché il titolo di viaggio di cui era munito non era stato convalidato prima della partenza nelle apposite macchine validatrici.

A fronte del rigetto del reclamo avverso il verbale di accertamento, il viaggiatore presentava alla Direzione regionale Veneto di Trenitalia una domanda di accesso agli atti, chiedendo una serie di documenti, tra cui i dati personali dell’agente accertatore, la qualifica del medesimo e il relativo tesserino di riconoscimento.

A fronte del diniego opposto da Trenitalia, l’utente del servizio proponeva ricorso dinanzi al TAR Veneto, ottenendo una decisione di accoglimento delle pretese avanzate per il fatto che, secondo il tribunale, le generalità dell’agente accertatore non rientravano tra i dati per i quali l’ordinamento apprestava una particolare e rafforzata tutela, quali i dati sensibili, i dati giudiziari e i dati cosiddetti super sensibili.

In sede di appello, la Sezione V ha confermato la decisione del giudice di primo grado, sulla base di ulteriori e più approfondite argomentazioni.

I rischi per la sicurezza personale

Trenitalia, in qualità di appellante, ha sostenuto che l’oscuramento del nome dell’agente accertatore sarebbe stato indispensabile per evitare che, attraverso l’esercizio del diritto di accesso, chiunque potesse conoscere le generalità e identificare la persona fisica, con violazione della privacy e possibile rischio per la sicurezza personale di chi ha proceduto alla irrogazione della sanzione.

Questo perché il personale viaggiante di Trenitalia, dovendosi interfacciare direttamente con il pubblico e dovendo vigilare sul rispetto delle regole, talvolta anche irrogando sanzioni, sarebbe esposto a possibili reazioni dei viaggiatori che, qualora ne conoscessero le generalità, potrebbero attuare condotte moleste, se non addirittura vere e proprie aggressioni verbali o fisiche.

La Sezione ha escluso le ragioni di sicurezza personale e di tutela della privacy addotte a supporto dell’oscuramento delle generalità dell’agente accertatore.

Scrivono i giudici che “tale rischio è stato semplicemente ipotizzato e comunque rappresenta un’argomentazione difensiva che non consente di pervenire a diversa conclusione, tenuto conto che (…) in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1 e 2, 3, 5, e 6” (recanti i casi di esclusione del diritto di accesso) con la precisazione che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo disposto, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici”, mentre là dove si tratti di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.

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