21/09/2022 – Notifica – Detenzione all’estero – Querela di falso – Sospensione del processo

Ordinanza del 23/08/2022 n. 25165 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 6

 

Intitolazione:

Notifica – Detenzione all’estero – Querela di falso – Sospensione del processo.

 

Massima:

Nel caso di specie, il contribuente affermava di non aver ricevuto la notificazione degli avvisi di accertamento emanati, le cui attestazioni di consegna risultavano apparentemente da lui sottoscritte, perché all’epoca indicata nelle relate di notifica si trovava detenuto negli Stati Uniti, e produceva documentazione in proposito, mostrando di avere proposto querela di falso in ordine alle sottoscrizioni delle relate di notifica stesse. In tema di contenzioso tributario, il disposto dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, impone di sospendere il giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine ad una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure incidenter tantum.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

 

Testo:

Fatti di causa

1. P.R., conseguito estratto di ruolo, contestava gli avvisi di accertamento n. T9301TD00773 e T9301TD01159, aventi ad oggetto Irpef, Iva ed accessori, in relazione agli anni 2009 e 2010, affermando di non averne mai ricevuto notifica.

2. Proponeva quindi distinte impugnazioni, riunite in corso di causa, avverso gli atti impositivi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese. La CTP dichiarava inammissibili i ricorsi perchè riteneva avessero ad oggetto contributi previdenziali.

3. Il contribuente impugnava la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, peraltro rilevando di non aver contestato quanto richiesto negli avvisi di accertamento in relazione a contributi previdenziali. Insisteva, inoltre, nell’affermare di non aver ricevuto la notificazione degli avvisi di accertamento, le cui attestazioni di consegna risultano apparentemente da lui sottoscritte, anche perchè all’epoca indicata nelle relate di notifica si trovava detenuto negli Stati Uniti, e produceva documentazione in proposito. Nel corso del grado di giudizio prima comunicava, e quindi documentava, di avere proposto querela di falso in ordine alle sottoscrizioni delle relate di notifica. La CTR accoglieva il ricorso, ritenendo che gli avvisi di accertamento non fossero stati notificati.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente.

Ragioni della decisione

1. Con il suo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., e dell’art. 295 c.p.c., per non avere la CTR sospeso il giudizio a seguito della proposizione di querela di falso.

2. L’Agenzia delle Entrate censura, con il suo motivo di ricorso, la decisione assunta dalla CTR perchè, a seguito della proposizione della querela di falso da parte del contribuente, il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio fino alla definizione con giudicato del processo intentato dal P. mediante la querela di falso, e non avrebbe dovuto decidere la causa fondando su documentazione non direttamente attinente la pretesa falsità delle sottoscrizioni.

2.1. In proposito questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire, condivisibilmente, che “in tema di contenzioso tributario, il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, secondo il quale “il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone”, impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine ad una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure “incidenter tantum”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la commissione tributaria, in presenza di una querela di falso che aveva messo in discussione la veridicità della “relata” di notifica degli avvisi di accertamento, ha ritenuto di poter prescindere dalla decisione in ordine alla querela per il solo fatto di non avere avuto ancora notizie circa la definizione del relativo giudizio)”, Cass. sez. VI-V, 28.12.2012, n. 24107 (conf. Cass. sez. V, 20.4.2007, n. 9389).

2.2. Quanto poi all’argomento della CTR secondo cui la mancata dimostrazione della presentazione della querela di falso da parte del P. “veniva superato dalla produzione della documentazione del dipartimento della giustizia americana da cui si evinceva, altresì, che il P. era stato detenuto in America dall’aprile 2014 al 16 marzo 2015, con conseguente nullità delle notifiche degli atti a sua firma, in data 21.7.2014” (sent. CTR, p. 3), la critica dell’affermazione della CTR1 la quale ha sostenuto che la proposizione della querela di falso ammette equipollenti, proposta dall’Agenzia delle Entrate, risulta anch’essa fondata. Questa Corte di legittimità ha più volte chiarito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata L. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato, caricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”, Cass. sez. VI-II, 3.9.2019, n. 22058, non avendo mancato, già in precedenza, di statuire che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla ‘firma del destinatario o di persona delegatà, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”, Cass. S.U., 27.4.2010, n. 9962 (conf. Cass. n. 4556/2020).

3. Il motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, conseguendone la cassazione della decisione della CIR della Lombardia impugnata, ed il rinvio innanzi al medesimo giudice.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2022

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