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Il Presidente di un‘Unione dei Comuni ha formulato un quesito concernente l’individuazione dei limiti alle capacità assunzionali delle Unioni di comuni, chiedendo, in particolare, se la spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all’art. 1, comma 797 e ss., della legge 178/2020, possa, per le Unioni dei Comuni, essere sostenuta in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate, stabiliti dall’art. 1, comma 229 della legge 208/2015.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 137/2022, depositata il 28 luglio 2022, hanno dapprima delineato il quadro ordinamentale in cui si colloca la fattispecie in esame.

La Corte ha ricordato che:

– “a decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”, ex art. 1, comma 229, legge 208/2015);

– le unioni di comuni provvedono alla determinazione della propria dotazione organica e all’organizzazione e gestione del personale “assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa” e possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute, “nonché la relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale degli enti locali”, ex art. 14 L.R. Sardegna 2/2016 (“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”);

I magistrati contabili della Sardegna hanno ricordato altresì alcuni principi relativi alla disciplina delle Unioni di comuni ribaditi dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nel corso degli ultimi anni, in particolare:

– l’Unione di comuni si configura al tempo stesso come “strumento di razionalizzazione di risorse pubbliche e soggetto destinatario diretto di norme di coordinamento della finanza pubblica” (del. n. 1/2021);

– l’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e il d.m. 17 marzo 2020, che fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni, le facoltà assunzionali delle quali sono disciplinate dall’art. 1, c. 229, della l. 208/2015 (del. 4/2021);

– anche nell’ipotesi di trasferimento di funzioni e di personale dai singoli Comuni alle Unioni dei comuni, “deve ritenersi invece ragionevole e aderente al sistema che anche in tale ipotesi debbano operare le regole di contenimento della spesa, pur in assenza di una espressa previsione legislativa riguardante tale specifico aspetto.” (del. 8/2011);

– “l’unione di comuni è direttamente soggetta ai vincoli relativi alla spesa del personale di cui all’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006” (del. 20/2018).

Infine, i magistrati contabili hanno ricordato che l’art. 1, comma 801, della citata legge 178/2020, ha testualmente stabilito che tali assunzioni sono in deroga ai limiti assunzionali solo per i Comuni.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, in mancanza di una espressa disposizione normativa che estenda anche alle Unioni di comuni la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate, non è possibile derogare ai predetti limiti.

La Corte dei Conti della Sardegna ha confermato l’interpretazione seguita anche dalla Corte dei Conti, sez. contr. Puglia, con la del. 91/2021.

 

Leggi la delibera

CC 137-2022 Sardegna

 

 

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