06/09/2022 – Più concorrenza nella concessione delle spiagge. Anac richiama il Comune di Finale Ligure

Più concorrenza nella concessione delle spiagge

Nella concessione delle spiagge servono più concorrenza e meno criteri rigidi e restrittivi, finalizzati spesso al mantenimento di oligopoli e di rendite di posizione. L’esclusione di operatori economici qualificati, ma che non hanno mai gestito una spiaggia, crea collusione con gli operatori economici “storici”, producendo minori profitti per le amministrazioni comunali (derivanti dai canoni concessori) e servizi meno efficienti.

Così Anac, l’Autorità Anticorruzione ma anche Autorità della Concorrenza per gli Appalti, ha preso posizione sulla decisione del Comune di Finale Ligure di affidare in concessione la gestione di tre spiagge attrezzate per il periodo di cinque anni più cinque, adottando criteri molto rigidi di ricambio. “La certezza di avere poca o nessuna concorrenza riduce o annulla la spinta a presentare progetti gestionali innovativi e/o che prevedano significativi investimenti strutturali”, scrive Anac (Parere di precontenzioso n.347).

I fatti

Il Comune di Finale Ligure ha chiesto all’Anac se fosse legittimo il requisito di capacità tecnico-professionale contenuto nel Disciplinare di gara che prescrive l’aver “gestito in forma imprenditoriale per almeno una stagione balneare nell’ultimo triennio 2019-2020-2021 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare assimilabile”. Il quesito della stazione appaltante sorge intorno alla domanda di partecipazione alla gara del raggruppamento temporaneo di impresa RTI Hyma Srl/Comunità terapeutica Angolo Soc. Coop., gestore dell’ostello della gioventù/studentato di Modena. Secondo la commissione di gara l’Rti dovrebbe essere escluso dalla procedura in quanto “ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto, è richiesto che si tratti di qualsiasi struttura che abbia caratteristiche e problematiche tipiche delle strutture balneari, motivo per cui si ritiene che l’ostello nella città di Modena non possa in alcun modo rientrare in tale qualificazione. Ciò che viene richiesto non è infatti un’esperienza generica nell’ambito turistico-ricettivo, ma una specifica conoscenza ed esperienza nell’ambito della balneazione”.

I rilievi Anac

I concetti di “servizio analogo” e di “fornitura analoga” vanno intesi non come servizi identici ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. Nel caso in esame il requisito richiesto appare immotivatamente restrittivo della concorrenza perché di fatto non ammette che possano partecipare soggetti diversi da coloro che hanno già avuto in gestione lo stesso servizio, incidendo, così, profondamente il legittimo spazio concorrenziale degli operatori economici che svolgono attività analoghe anche se non identiche. Il servizio oggetto di affidamento non presenta caratteristiche organizzative ed esecutive così peculiari e complesse da rendere automaticamente inaffidabili gli operatori economici che non abbiano mai gestito servizi balneari e quindi tali da giustificare la scelta dell’Amministrazione concedente di limitare la platea dei potenziali concorrenti ai soli soggetti già titolari di medesime concessioni o comunque esercenti i medesimi servizi oggetto di affidamento.

Conclusioni

Non appaiono fondate le motivazioni della commissione di gara per escludere il Rti: la pregressa gestione dell’ostello con annessi servizi bar e ristorazione presenta caratteristiche analoghe a quelle del servizio in gara. Il requisito richiesto è inappropriato o quantomeno mal formulato perché crea una sorta di riserva di partecipazione a favore dei soli operatori economici che abbiano già svolto il servizio richiesto o comunque servizi strettamente assimilabili. Di conseguenza il Rti non può essere escluso in base alla sola considerazione che l’ostello non sia perfettamente assimilabile al servizio oggetto di affidamento o comunque non rientri tra le cosiddette attività balneari. 

Il documento

 

Parere di Precontenzioso n. 347 del 20 luglio 2022.pdf

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