18/10/2022 – Al giudice amministrativo la domanda di annullamento dell’atto con cui il Consiglio dell’Ordine dispone la sospensione dell’esercente la professione sanitaria che rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione per la patologia Covid-1

Giurisdizione – giudice amministrativo – Obbligo vaccinazione Covid-19 -Sospensione del sanitario che rifiuta di sottoporsi al vaccino

   Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine dispone, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 44/2021, la sospensione dal lavoro dell’esercente la professione sanitaria che rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione per la patologia Covid -19. È infatti irrilevante la circostanza che le norme legislative in questione prevedano poteri vincolati in capo all’Amministrazione, atteso che, anche a fronte di un potere vincolato, la posizione soggettiva del Cittadino è di interesse legittimo ogni volta che – come accade nel caso di specie – alla pubblica amministrazione sia attribuito un potere autoritativo per tutelare gli interessi pubblici.

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