06/10/2022 – Conferimenti di incarichi senza parere dell’organo di revisione

L’articolo 1, comma 173, della legge 266/2006, dispone: “Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione”.

L’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004, prevede, invece: “L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”.

Può esservi dubbio alcuno che la norma successiva, la quale non contempla più il parere dell’organo di revisione, abbia implicitamente abolito la norma precedente, che invece prevedeva la valutazione di tale organo?

Applicando i normalissimi canoni dell’interpretazione delle leggi, non vi è nessun dubbio che la norma del 2004 risulti per quella parte abrogata implicitamente.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con delibera 119/2022, tuttavia, con una lettura non condivisibile, ritiene che invece l’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004 sia ancora vigente, appoggiandosi su pareri precedenti, per altro per nulla dirimenti sul punto.

Non solo, quindi, la Sezione opera una sorta di reviviscenza per via pretoria di una norma chiaramente abrogata tacitamente, ma su di essa costruisce e ventila responsabilità erariali e disciplinari, che deriverebbero dalla mancata acquisizione del parere dell’organo di revisione sugli incarichi esterni.

Un metodo di interpretazione singolare, anche alla luce di un fattore non secondario: il Legislatore ha voluto espungere la valutazione dei revisori in merito ai contratti anche per la semplice considerazione della completa e totale inutilità di tale parere. I revisori non possono essere chiamati a valutazioni di merito e di legittimità, mentre, per la questione connessa alla spesa, i controlli connessi agli invii alla magistratura contabile per gli incarichi a partire da 5.000 euro, i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dal Tuel e l’attività del responsabile dei servizi finanziari appaiono più che sufficienti e ben più profondi ed estesi rispetto al contributo che possano dare organi di revisione, troppo spesso composti da professionisti non pienamente competenti in tema di normativa amministrativa.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto