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Servizi pubblici – Trasporti – Class action

La class action pubblica, esperibile ai sensi dell’art. 1 del d.lgs.198 del 2009 per violazione degli standard qualitativi dei servizi pubblici, presuppone la presenza di una definizione dei livelli qualitativi ed economici, che non siano semplicemente desumibili dalla natura e destinazione dei beni di cui si tratta, ma più, specificamente, “stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore” (nel caso di specie dall’Autorità di regolazione dei trasporti). La destinazione pubblica del servizio non è un elemento sufficiente a definire i livelli qualitativi richiesti, atteso che l’azione collettiva non attribuisce la possibilità di agire in via generale avverso forme di inefficienza, ma necessita che i criteri di qualità siano chiaramente stabiliti dalle amministrazioni

 

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