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Comunicato del 28 settembre 2022 Direzione Centrale per la Finanza Locale

Missione M2C4 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. Disposizioni attuative PNRR. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Successivamente, il Ministero dell’economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

In particolare, risulta – tra le altre – affidata al Ministero dell’interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere)

Gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” all’interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
  2. l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  3. gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
  4. l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
  5. l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
  6. l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto.

Un elenco, a titolo meramente esemplificativo, dei principi ed obblighi comunitari necessari per una corretta attuazione del PNRR, è contenuto nel Comunicato del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 17 dicembre 2021 e nel successivo Comunicato del 25 marzo 2022, a cui si fa espresso rinvio.

Per quanto concerne la corretta alimentazione del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, denominato ReGiS, si rinvia alle recenti Circolari n.27 del 21 giugno 2022 e n.30 dell’11 agosto 2022, emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, con cui sono state diramate apposite Linee Guida sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo attraverso il suddetto sistema informatico ReGiS. Nello specifico:

  • la Circolare n.27/2022 indica nel dettaglio la procedura mediante la quale i soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio sono tenuti ad alimentare il sistema informatico ReGiS. Sono allegate a quest’ ultima le “Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS”;
  • la Circolare n.30/2022 descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR. Alla Circolare sono allegate le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” che illustrano più nel dettaglio tutti i citati flussi procedurali.

All’interno delle summenzionate Linee Guida, sono altresì indicati i soggetti coinvolti, ossia le Amministrazioni Centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori, nonché gli obblighi relativi all’aggiornamento dei dati di monitoraggio che devono essere alimentati dalle Amministrazioni con cadenza mensile, nel termine massimo dei 20 giorni successivi all’ultimo giorno di ciascun mese.

Il sistema ReGiS risulta articolato in tre sezioni:

  1. Misure (investimenti o riforme): dove le amministrazioni centrali registrano le informazioni a livello di programmazione e a livello di attuazione procedurale (bandi, decreti, convenzioni): fisica (avanzamento materiale della misura) e finanziaria (trasferimenti effettuati e spesa sostenuta);
  2. Milestone e Target: dove vengono registrati i dati relativi agli obiettivi previsti per le misure di competenza delle Amministrazioni centrali, a livello di pianificazione e di attuazione;
  3. Progetti: dove i Soggetti attuatori devono registrare tutte le informazioni sui progetti di rispettiva competenza e in particolare con i dati riguardanti l’esecuzione procedurale, la realizzazione fisica e l’esecuzione finanziaria.

Per quanto concerne l’alimentazione del sistema informatico ReGiS, relativamente alla Missione 2. Componente 4. Investimento 2.2 Linea di finanziamento: Articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n. 160, si segnala quanto segue.

Tra le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, l’articolo 20 ha inserito all’articolo 1 della legge n.160/2019, il comma 31-bis, il quale stabilisce che i Comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29, fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, e comunicati al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Pertanto, considerato che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e 29-bis, sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate dal 2020 al 2024 per investimenti destinati all’efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non si ritiene ammissibile l’utilizzo delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade se non inerente al dissesto idrogeologico, che, laddove possibile, deve essere esplicitato nella descrizione del CUP.

Per le annualità 2022-2023-2024, i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019, sono tenuti a programmare già nell’anno corrente le opere da realizzare nelle tre annualità e a generare i CUP dagli appositi template, rispettando le “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”, predisposte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, di concerto con la Direzione centrale per la finanza locale – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno e con l’Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni – I.Ge.P.A., presso la Ragioneria Generale dello Stato. Nel caso in cui i CUP siano stati generati attraverso modalità diverse da quelle sopra descritte, è necessario tramite il servizio di supporto al Cup messo a disposizione dal DIPE, modificare la procedura di attivazione degli stessi.

Si segnala che tutte le opere delle annualità 2020-2021, in precedenza censite all’interno del sistema Bdap-Mop, confluite adesso nel PNRR, dovrebbero essere ora presenti sul sistema informatico ReGiS qualora queste ultime siano state correttamente associate con il relativo Cup nel predetto sistema Bdap-Mop. Periodicamente per tali annualità verrà effettuato un caricamento automatico su ReGiS di tutti i Cup associati sul sistema Bdap-Mop.

Le opere programmate per le annualità 2022-2024, contraddistinte dal Cup generato, attraverso apposito template, saranno associate direttamente sul sistema informatico ReGiS, e ivi rendicontate e monitorate.

Per quanto concerne l’erogazione delle tranches di contributo è fondamentale una corretta alimentazione del sistema di monitoraggio ed una corretta compilazione delle sezioni relative alla rendicontazione e al controllo sul sistema informatico ReGiS.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge n. 160/2019, il contributo è erogato:

  • per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35;
  • per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
  • per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, l’erogazione avverrà come segue:

  • 50 per cento della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35;
  • le restanti quote di contributo sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
  • il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema ReGiS e della trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Occorre precisare che, in deroga a quanto previsto all’interno dei Decreti di assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019, la certificazione di conclusione dell’opera (certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ex articolo 102 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) dovrà essere inviata tramite il sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) accessibile alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify e successivamente caricata sul sistema di monitoraggio ReGiS.

Gli enti locali, in quanto soggetti attuatori, sono responsabili dell’attuazione dei singoli progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. E essi sono responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Inoltre, devono assicurare che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l’attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo- contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Assicurano, altresì, la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse PNRR e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

A tal riguardo la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato dell’11 agosto 2022, n.30, fornisce istruzioni volte a garantire un corretto svolgimento delle procedure di controllo e di rendicontazione delle Misure PNRR.

In linea con quanto previsto dagli allegati alle Circolari della Ragioneria generale dello Stato n.21 del 14 ottobre 2021 e n.9 del 10 febbraio 2022, nonché dai dispositivi attuativi (come avvisi e bandi) delle Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR e relativi atti convenzionali, il Soggetto attuatore assume specifici obblighi in tema di controllo del rispetto:

  • della regolarità amministrativo-contabile delle procedure di spesa esposte a rendicontazione sul PNRR;
  • delle condizionalità PNRR previste nell’Annex CID e negli Operational Arrangements per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutte le milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);
  • degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili);
  • del principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (cd. DNSH);
  • dei principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota SUD (ove applicabili);
  • dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolarità effettive”).

Terminata la fase di controllo è necessario garantire la registrazione nonché attestarne l’esito attraverso le funzionalità ad hoc previste all’interno del sistema ReGiS, suddivise in:

  1. registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti a “Procedure di gara e atti di competenza” per ciascuna procedura di gara espletata;
  2. registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti a “Spese/Procedure consuntivate – Rendiconto di Progetto” per ciascuna rendicontazione di spesa per i progetti di competenza presentata all’Amministrazione centrale titolare di misura PNRR.

La registrazione delle verifiche svolte deve essere effettuata sul sistema ReGiS apponendo specifici flag informatici in corrispondenza delle aree di controllo (es: regolarità amministrativo contabile, misure/verifiche ex ante conflitto di interessi e assenza doppio finanziamento, rispetto principio DNSH, etc.).

In corrispondenza di ciascun flag deve essere caricata idonea evidenza documentale del controllo svolto secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali titolari di misure (es: check list, attestazioni, verbali, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria in ragione delle peculiarità e specificità di ciascuna riforma/del singolo investimento).

A tal proposito, al fine di assicurare l’efficace aggiornamento del sistema informativo ReGiS e la possibilità di consultazioni di dati e documenti relativi all’avanzamento amministrativo e/o delle attività di verifica e controllo svolte, si raccomanda il caricamento tempestivo e continuativo dei dati, delle informazioni e dei relativi documenti nelle sezioni pertinenti dell’applicativo.

Per agevolare l’efficace esecuzione degli interventi e la loro corretta gestione finanziaria, nel rispetto della normativa di riferimento, si segnala che è in corso di elaborazione apposita manualistica rivolta ai soggetti attuatori (es. vademecum per l’attuazione degli interventi, utilizzo di ReGiS etc.).

Si segnala, inoltre, che al fine di fronteggiare il caro materiali, in deroga a quanto previsto dai decreti di assegnazione delle risorse per le misure in oggetto, è prevista la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara esclusivamente per far fronte al caro materiali e solo per la realizzazione della stessa opera dalla quale derivano. L’utilizzo delle stesse è quindi escluso per ogni altra eventualità, di pari grado le stesse non possono essere utilizzate per le varianti in corso d’ opera.

 

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