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Il 6 settembre è stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022: sito esterno banca dati CERDEF che ha messo un punto sulla questione relativa agli effetti nel tempo della disposizione del cd. decreto fiscale: sito esterno banca dati CERDEF che ha sancito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo

La norma ha precisato, inoltre, che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

All’indomani dell’introduzione, col citato decreto fiscale, del nuovo comma 4-bis dell’art. 12, D.p.r. n. 602/1973: sito esterno banca dati CERDEF, erano emersi due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, analizzati nell’update pubblicato lo scorso marzo: apre in una nuova scheda con la nota all’ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione n. 4526/2022: sito esterno banca dati CERDEF. In particolare, il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi nei primi mesi del 2022 si era concentrato sulla valenza nel tempo da riconoscere allo ius superveniens, ovvero se la disposizione introdotta avesse o meno efficacia retroattiva e riguardasse i giudizi già pendenti o, invece, interessasse unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.

Nella pronuncia in esame le Sezioni Unite hanno dapprima precisato che il primo periodo della disposizione de qua è “ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo”. Successivamente, si sono soffermate sul secondo periodo che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l’interesse ad agire.” E’ su questo punto che le Sezioni Unite hanno costruito il cuore della sentenza, con tre principali argomentazioni.

In primo luogo, la condizione dell’azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione, come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n. 619/2021: sito esterno banca dati CERDEF (punto 2.6). Pertanto, lo ius superveniens in esame si applica ai processi pendenti in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o dell’ordinanza ancora da compiere. 

La sussistenza dell’interesse all’azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è insorto dopo l’esercizio dell’azione giurisdizionale; laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò può avvenire attraverso la rimessione in termini, dal momento che “l’assolutezza dell’adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l’ha previsto.”

Inoltre, con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto.” Si tratta delle ipotesi in cui il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

In conclusione, le Sezioni Unite – fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema CEDU della disposizione – ne hanno escluso la natura di disposizione autentica nonché la portata retroattiva, e hanno affermato il seguente principio di diritto: “l’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del D.p.r. n. 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.”

Sul piano degli effetti che tale pronuncia determina in concreto, ne consegue, dunque, che la disposizione sopravvenuta non comporta l’automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo; i contribuenti dovranno però dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell’azione. 

 

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