24/11/2022 – Comunicato ARERA del 2/11/2022 – Contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2022

Comunicato ARERA del 2/11/2022 Contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2022

Ricavi anno 2021

Contributo da versare entro il 30 novembre 2022; entro il 31 gennaio 2023 vanno inviati, tramite il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità, i dati relativi alla contribuzione. L’obbligo di versamento del contributo grava anche sui comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono).

Per i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla deliberazione 358/2020/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all’effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità.

I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione/comunicazione on line.

La deliberazione del 27 settembre 2022 460/2022/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

In base alla deliberazione 460/2022/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2022 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all’anno 2021 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2021 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2021 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
    1. spazzamento e lavaggio delle strade;
    2. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    3. gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
    4. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
    5. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
    6. spedizione transfrontaliera.

Nella deliberazione n. 460/2022/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2021.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2022 deve essere versato entro il 30 novembre 2022

 Istruzioni tecniche

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 31 gennaio 2023, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste.

Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.

Tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 460/2022/A, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all’Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)

IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001

In alternativa al bonifico bancario di cui in precedenza, è attiva la piattaforma digitale dei pagamenti pagoPA.

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “Contributo ARERA 2022 ENERGIA” ovvero “Contributo ARERA 2022 IDRICO” ovvero “Contributo ARERA 2022 RIFIUTI” secondo il proprio settore di appartenenza.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 2 della deliberazione 460/2022/A effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un’unica dichiarazione.

Per informazioni e chiarimenti si prega consultare la determinazione 85/DAGR/2022 del 27 ottobre2022 oppure è possibile contattare l’Autorità al seguente indirizzo e-mail: contributo@arera.it

 

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