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SENTENZA DEL 07/10/2022 N. 1126/6 – COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA

Definitività della pretesa tributaria e mancata riassunzione

Ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria, i termini di decadenza, di cui all’art. 25 del D.p.r. 602/73, iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva. Qualora, a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto. I giudici toscani, nel richiamare detto consolidato orientamento di Cassazione, da ultimo espresso nelle recenti sentenze nn. 7444/2022 e 22498/2022, hanno altresì ribadito che a tali fini rimane irrilevante il potere dell’Amministrazione Finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento, ed anche la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione.

Testo integrale della sentenza

 

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