10/11/2022 – L’accesso agli atti di gara si configura come accesso “partecipativo” e prescinde dalla posizione in graduatoria del richiedente.

NOTA A CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 APRILE 2022, N. 3392

 

SOMMARIO: 1. La vicenda – 2. La delimitazione dell’oggetto del giudizio nella pronuncia del Consiglio di Stato- 3. I punti trattati dal Consiglio di Stato: a) le peculiarità dell’accesso difensivo nel Codice dei contratti; b) il richiamo alla decisione dell’Adunanza plenaria n.19/2020; c) il rapporto tra accesso difensivo e dati riservati e le precisazioni della successiva sentenza AP n.4/2021- 4. La decisione conclusiva.

 

Abstract

 

Con sentenza n.3392/2022, la quinta sezione del Consiglio di Stato, inquadra il diritto di accesso agli atti di gara previsto dall’art.53, c.1 del Codice dei contratti nell’ambito del generale istituto dell’accesso amministrativo disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge n.241del 1990.

Il Consiglio di Stato richiama, in particolare, la distinzione tra accesso partecipativo e accesso c.d. difensivo contenuta nella pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 19/2020, e afferma che nella materia dei contratti pubblici, fatte salve le deroghe espressamente considerate dall’art.53 del d.lgs. n.50/2016, fra cui quella relativa ai segreti tecnici e commerciali, l’accesso agli atti di gara assume i connotati dell’accesso partecipativo, espressione del principio di trasparenza. Sussiste dunque un interesse attuale e concreto del partecipante ad una procedura di gara ad evidenza pubblica alla conoscenza degli atti di gara alla quale ha preso parte al fine di verificane la legittimità e ciò a prescindere dalla circostanza che il richiedente l’accesso si sia collocato all’ottavo posto in graduatoria. Di seguito documento integrale 

 L’accesso agli atti di gara si configura come accesso “partecipativo” e prescinde dalla posizione in graduatoria del richiedente

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