08/11/2022 – Mostra privata in luogo pubblico, non c’è spazio per l’Art-bonus

Le erogazioni ricevute dalla Fondazione proprietaria della collezione non sono ammesse al beneficio fiscale: manca l’inderogabile requisito dell’appartenenza pubblica

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La collezione storica del design italiano, esposta in un museo dato in uso a una Fondazione da un Comune, non è un bene culturale pubblico e, quindi, le erogazioni liberali ricevute dalla stessa Fondazione non possono essere ammesse all’Art-bonus (articolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014). A parere dell’Agenzia, la sola concessione di uno spazio pubblico, non integra, infatti, il requisito dell’appartenenza pubblica.

Affinché l’agevolazione possa spettare è necessaria, come anche affermato nella risoluzione n. 136/2017, la ricorrenza di altre caratteristiche, quali la costituzione dell’ente destinatario delle erogazioni da parte di soggetti pubblici, la maggioranza pubblica di soci e partecipanti, il finanziamento con risorse pubbliche, la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica e l’assoggettamento ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione o al controllo analogo.

Nel caso proposto alla sua attenzione, sottolinea l’Agenzia con la risposta n. 546 del 4 novembre 2022, la collezione, come si legge nel parere del ministero della Cultura, necessariamente coinvolto per la corretta qualificazione, si presenta costituita da una universalità di oggetti vincitori di Premi dal 1954 a oggi e da altri oggetti che hanno ottenuto la menzione d’onore, ed è di proprietà della Fondazione. In sostanza, il ministero osserva che “in virtù della natura privata della collezione (di proprietà della Fondazione), pur essendo stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico, non costituisce un bene culturale pubblico”.

Con riferimento, poi, alla riconducibilità del museo, che ospita la collezione, alla nozione di istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica destinatario di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus, l’amministrazione fa notare che lo stesso museo è un edificio storico di proprietà del Comune, il quale ne ha intestato la proprietà superficiaria a una Associazione, la quale, a sua volta, ha concesso, alla Fondazione l’uso delle strutture museali affinché, quest’ultima con oneri a proprio carico, predisponesse un progetto espositivo permanente avente come finalità ultima la creazione di un museo del design, all’interno del quale l’esposizione della collezione in questione assumesse un ruolo centrale.

Ricomposto il quadro, l’Agenzia precisa, dunque, che l’appurata mancanza dei requisiti prescritti dalla norma di riferimento tra cui, in particolare, la governance pubblica dell’ente destinatario delle erogazioni liberali e la gestione di una collezione di proprietà pubblica, non consente di ammettere al beneficio fiscale le erogazioni ricevute dalla Fondazione istante. La sola concessione di uno spazio pubblico da parte del Comune non è sufficiente.

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