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Giustizia amministrativa – Decreto cautelare – Presupposti

    La concessione di una misura cautelare monocratica, resa inaudita altera parte, postula la ricorrenza di due ineludibili condizioni: a) il periculum in mora, ovvero l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare; b) il fumus boni iuris, ovvero la non evidenza di una sua radicale insussistenza

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Impiegato dello stato e pubblico – Concorso – Procedimento digitale – Diligenza informatica – Soccorso istruttorio

     La violazione del dovere di soccorso istruttorio deve essere valutata tenuto conto dell’effettivo limite dell’onere di diligenza informatica che possa ragionevolmente farsi gravare sul quisque de populo.

​​​​​​​Secondo la IV la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza, resa inaudita altera parte, postula la ricorrenza, legalmente scandita, delle due ineludibili condizioni: a) il periculum in mora, ovvero l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare; b) il fumus boni iuris, ovvero la non evidenza di una sua radicale insussistenza.

In punto di non evidenza dell’insussistenza del fumus boni iuris, ha osservato la IV sezione che la violazione del dovere di soccorso istruttorio (procedimentale o informatico) va valutata alla luce di una serie di nuove tematiche, essenzialmente correlate all’individuazione dell’effettivo limite dell’onere di diligenza informatica che possa ragionevolmente farsi gravare sul quisque de populo; in particolare si pongono le seguenti questioni:

– se a carico del semplice cittadino, pur non trattandosi di un “professionista”, sia traslabile tutto quanto la giurisprudenza abbia finora enucleato sulla partecipazione delle imprese alle pubbliche gare (o degli avvocati al processo telematico);

– se e fino a che punto, a fronte di malfunzionamenti del sistema o del collegamento a esso, il cittadino possa essere costretto a una sorta di “gioco dell’oca” per completare una procedura telematica impostagli (e altresì onerato di riuscire ad avvedersi per tempo dei propri insuccessi);

– se meriti adeguata considerazione la tesi che sul cittadino, in quanto non imprenditore (rectius: non “professionista”), non possa gravare l’onere di munirsi d’una sorta di “ufficio informatico” per potersi correttamente rapportare con l’amministrazione pubblica, e che gli vada perciò riconosciuto, in ogni caso di difficoltà (salvo a postulare un generale obbligo di alfabetizzazione informatica quale precondizione per continuare a godere dei più elementari diritti civili), un soccorso amplissimo – preventivo, ma anche successivo – a carico della controparte pubblica (che, per proprie esigenze, abbia imposto modalità di accesso esclusivamente telematiche)

Cons. St. sez. IV, decr. 21 ottobre 2022, n. 5055 – Pres. ed Est. De Francisco

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