24/05/2022 – Pubblicazione dei dati dei candidati ai sensi della legge 9 gennaio 2019 numero 3 – Controlli

La Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei rendiconti dei partiti politici ha inviato una nota ai Segretari dei Comuni interessati dalla tornata elettorale del 12 giugno 2022.

La nota richiama la legge 9 gennaio 2019 n. 3 ( c.d. Spazzacorrotti ) che reca all’articolo 1 comma 14  ( che si riporta in calce) l’obbligo di pubblicare i dati dei candidati alle consultazioni elettorali .

La commissione, in forza del proprio potere/dovere di irrogazione delle sanzioni previste per la violazione dei citati obblighi di pubblicazione,  invita il Segretario del Comune o della Provincia, quale “fulcro operativo delle attività delle amministrazioni comunali e provinciali ed organo di controllo della legalità amministrativa“,  a collaborare con la commissione per garantire l’effettività delle norme di cui si tratta, procedendo alla verifica del regolare adempimento degli obblighi gravanti su partiti e movimenti politici e liste, ai sensi del citato comma 14, provvedendo ad ogni eventuale conseguente accertamento e dandone comunicazione tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data di svolgimento della competizione, alla commissione stessa.

La nota conclude sottolineando il ruolo del segretario comunale provinciale “quale terminale principale dell’azione di garanzia della legalità dell’ente nell’ente di riferimento” e confida nella massima collaborazione per garantire il perseguimento dell’obiettivo di soddisfacimento dell’esigenza di rafforzamento della trasparenza e del controllo dei partiti e movimenti politici.

 

Legge n.3/2019 – Art.1 comma 14 

14. Entro il quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  delle elezioni politiche,  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti all’Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione  fino  a  15.000  abitanti, i partiti e i movimenti politici nonche’ le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l’obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella  competizione  elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di  cui all’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di  anagrafe  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi  pendenti,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313, rilasciato non oltre novanta giorni  prima  della  data  fissata  per l’elezione. I rappresentanti  legali  dei  partiti  e  dei  movimenti politici nonche’ delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono  richiedere,  anche  mediante posta  elettronica  certificata,   i   certificati   del   casellario giudiziale dei  candidati,  compreso  il  candidato  alla  carica  di sindaco, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo  del  presente  comma,  previo  consenso  e  su  delega dell’interessato, da sottoscrivere all’atto  dell’accettazione  della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il terminedi cinque giorni dalla  richiesta. Ai fini  dell’ottemperanza  agli  obblighi  di  pubblicazione nel  sito internet di cui al  presente comma  non e’  richiesto  il  consenso espresso degli interessati.  Nel caso  in cui il certificato  del casellario  giudiziale  sia  richiesto  da   coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali  sono stati convocati i   comizi   elettorali, ed  essi  dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità’, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato e’ finalizzata a rendere pubblici  i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e  diritto  dovuti  ai  pubblici uffici sono ridotti della meta’)). 

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