13/05/2022 – Abuso edilizio su concessione demaniale: chi è responsabile?

Il Consiglio di Stato ricorda che una sanatoria edilizia, come un ordine di demolizione, può interessare più soggetti e non solo i proprietari di un bene.

Nel caso di abuso edilizio su suolo demaniale, su chi ricade la responsabilità? Il Consiglio di Stato non ha dubbi nell’affermare, con la sentenza n. 3345/2022 che essa vada attribuita al concessionario dell’area.

La decisione di Palazzo Spada ha dato ragione al TAR, che già in primo grado aveva confermato l’ordine di demolizione di opere abusive realizzate su area del demanio marittimo. Il manufatto in questione, una struttura in legno e plexiglass di oltre 80 mq poggiati su una pedana di legno all’interno di uno stabilimento balneare, era stato realizzato in assenza di permesso di costruire.

Secondo l’appellante, per una parte dell’opera abusiva (la pedana in legno) il precedente concessionario avrebbe chiesto e ottenuto in sede di Conferenza di Servizi il permesso di costruire. Sul punto, il Consiglio ha precisato che non è stato rinvenuto il rilascio di titolo edilizio, ma che è stata solo istruita la pratica edilizia in sede di Conferenza di Servizi, il cui esito non sostituisce il permesso di costruire.

Non solo: il “passaggio” da una pedana in legno a un locale ristorante di ampie dimensioni, ha comportato la trasformazione dell’organismo edilizio preesistente in uno nuovo, per il quale non risulta essere stata mai avanzata istanza di rilascio del prescritto permesso di costruire.

L’ordine di demolizione non poteva che essere inviato al concessionario dello stabilimento, in quanto il responsabile dell’abuso: Palazzo Spada ha richiamato l’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che, nel caso di opere abusive realizzate su “suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici”, tra i “responsabili dell’abuso” sono inclusi i soggetti che hanno la disponibilità del bene al tempo dell’adozione della misura sanzionatoria, inclusi i concessionari.

Come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nella nozione di “responsabile dell’abuso” rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche chi ha la disponibilità dell’immobile e che, pertanto, “quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato”.

Per altro, mentre l’art. 11 dello stesso T.U.E. prevede che il permesso di costruire sia rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”, nel caso di sanatoria ex art. 36 (cd. accertamento di conformità), essa può essere richiesta anche dal “responsabile dell’abuso”, o da “l’attuale proprietario dell’immobile” (e così anche per il c.d. condono edilizio). Ciò significa che tutti coloro che giuridicamente sono considerati responsabili dell’abuso, come possono richiedere la sanatoria dello stesso, sono possibili destinatari del provvedimento sanzionatorio.

Infine, i giudici hanno ribadito che in riferimento all’individuazione della figura di “responsabile dell’abuso” su area demaniale concessa dall’autorità ad un terzo, è stabile in giurisprudenza il principio in virtù del quale il destinatario della sanzione prevista per gli abusi edilizi è solo il relativo responsabile e non anche il proprietario se non ha commesso l’illecito (qualora non sia nella disponibilità e nel possesso del bene fermo). Questa responsabilità si verifica quando, avendo questi la disponibilità o il possesso dei beni o avendoli acquisiti in un momento successivo, non ne abbia provveduto alla demolizione.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’abusività della struttura realizzata in assenza di permesso di costruire e che la demolizione, in caso di concessione, è responsabilità del concessionario del bene.

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