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Territorio e autonomie locali  11 Maggio 2022

Categoria  05.02.04 Convocazione e presidenza

Sintesi/Massima 

L’art.38, c.2, del d.lgs. n.267/2000 demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare.

Testo 

È stato posto un quesito in tema di convocazione del consiglio in seduta di seconda convocazione. La richiesta di parere è stata formulata in base a quanto riferito da un consigliere comunale circa la prassi invalsa presso il suo comune di far seguire la seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione, decorsi 30 minuti dalla constatazione della mancanza del numero legale previsto per le sedute di prima convocazione. Ad avviso del consigliere, tale prassi, oltre a ledere il diritto dei consiglieri di poter presenziare alla seduta di seconda convocazione ove impossibilitati a partecipare alla adunanza di prima convocazione, si porrebbe in contrasto con la normativa regolamentare del consiglio, ai sensi della quale le sedute di seconda convocazione devono essere tenute “nelle successive 24 ore”. In via preliminare, si rammenta che l’art.38, comma 2, del T.U.O.E.L. demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Lo stesso comma 2 del citato art.38 prevede che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente. Ai sensi dell’art.60, comma 2, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dell’ente in parola, “può essere prevista la seconda convocazione, la cui seduta è da tenersi nelle successive 24 ore”. Il successivo articolo 67, comma 4, prevede che “Il Presidente del Consiglio Comunale dispone che si proceda al secondo appello trascorsi dieci minuti dal primo appello e se non è raggiunto il quorum previsto per la validità della seduta dichiara deserta l’adunanza, ne fa dare atto a verbale e comunica al Consiglio Comunale, all’inizio dell’adunanza successiva, i nomi dei Consiglieri assenti non giustificati”. Ad avviso della scrivente, l’interpretazione letterale delle disposizioni in commento non induce a ritenere che sia preclusa la possibilità che la seduta di seconda convocazione possa essere tenuta nello stesso giorno in cui è prevista la prima convocazione. L’espressione “nelle successive 24 ore”, invero, non implica che debba attendersi necessariamente il giorno successivo per poter convocare nuovamente il consiglio. Si soggiunge, infine, che, ai sensi dell’art.3 della citata fonte regolamentare, è previsto che il presidente del consiglio, nell’interpretare il regolamento, possa avvalersi della collaborazione del segretario generale.

 

 

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