09/05/2022 – Ordinanza 12221 del 14 aprile 2022 della Corte di cassazione. Imposta comunale e iscrizione in catasto

Ordinanza 12221 del 14 aprile 2022 della Corte di cassazione. Imposta comunale e iscrizione in catasto

L’iscrizione di un immobile al catasto comporta il pagamento dell’ ICI ( lo stesso principio vale per l’IMU) anche se non risultano ancora ultimati i lavori di costruzione.

Non rileva «l’ultimazione dei lavori di costruzione» e la «circostanza che esso sia o meno utilizzato».

La Commissione Tributaria Regionale ha affermato che il criterio alternativo, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, per l’individuazione del momento a partire dal quale è dovuta l’ICI, rappresentato dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione di un immobile ovvero dalla data di sua utilizzazione, rileva solo laddove il fabbricato non sia ancora iscritto in catasto; e ciò perché tale iscrizione realizza di per sé il presupposto principale per l’assoggettamento all’imposta; ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, poiché l’immobile in relazione al quale si dibatte circa il momento a partire dal quale sia dovuta l’ICI è stato accatastato in data 18 febbraio 2011 mentre l’ultimazione effettiva dei lavori è avvenuta successivamente, ossia in data 28 aprile 2011, il dies a quo fosse quello dell’iscrizione del suddetto immobile al catasto.

 

 

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