26/07/2022 – Collaudo opere pubbliche: profili di incompatibilità professionale

ANAC ricorda che un dipendente o legale rappresentante di una Stazionbe Appaltante non può collaudare un’opera se è stato coinvolto in qualunque attività riguardante la sua realizzazione.

Il collaudo di un’opera pubblica non può essere effettuato da un dipendente o legale rappresentante della stessa Stazione Appaltante che abbia svolto un ruolo attivo, a qualunque titolo, nella realizzazione dell’opera.

Si tratta infatti di uno dei profili di incompatibilità previsti dall’art. 102, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), che ANAC ha richiamato nel parere n. 21 del 21 giugno 2022.

Sul punto, ANAC ha richiamato preliminarmente richiamato l’art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il quale dispone che «I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali».

Il collaudo rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell’iter realizzativo dell’opera pubblica, in quanto ha lo scopo di:

  • accertare e certificare che l’opera o il lavoro è stato eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
  • verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente;
  • effettuare tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa;
  • esaminare le riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, ove siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Il collaudo, poi, va approvato dall’amministrazione committente la quale fa in tal modo proprio l’operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l’opera e liquidando il credito dell’appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito.

ANAC ricorda che per svolgere le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalitàiscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

In caso di accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8 (art. 102, comma 6, del d.lgs. 50/2016).

La scelta dei collaudatori è subordinata dunque a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità. Ciò al fine di garantire che i predetti compiti siano espletati da soggetti in possesso di elevata professionalità. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento del collaudo secondo principi di correttezza, terzietà e imparzialità, la disposizione dell’art. 102 del Codice, fissa una chiara disciplina in ordine alle incompatibilità della figura del collaudatore.

Più in dettaglio, il comma 7 stabilisce alla lettera d) che non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità «a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare».

La norma si pone in continuità con le previsioni regolamentari dell’art. 216, comma 7, lett. c), del d.p.r. 207/2010 e con l’art. 141, comma 5, del previgente d.lgs. 163/2006, che stabiliva infatti che «Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali».

Le norme richiedono all’amministrazione aggiudicatrice di svolgere le opportune verifiche in ordine, non solo ai requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche dei profili di incompatibilità, come indicati dal comma 7 dell’art. 102 citato, che non garantiscono lo svolgimento del collaudo con correttezza, terzietà e imparzialità.

Sotto il profilo in esame, l’Autorità ha avuto modo di chiarire che per quanto riguarda le incompatibilità disciplinate all’articolo 141, comma 5, [d.lgs. 163/2006], esse debbano essere riferite al dipendente e non all’ufficio di appartenenza. La responsabilità delle prestazioni tecniche è, infatti, personale. Diversamente si rischierebbe di rendere difficoltoso l’affidamento delle citate attività ai dipendenti, con aggravio dei costi per l’amministrazione, in assenza del rischio, anche solo astratto, di violazione dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

Ne deriva che la valutazione in ordine alla sussistenza dei profili di incompatibilità di cui all’art. 102, comma 7, lett. d), deve essere svolta con riguardo alle attività effettivamente espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto oggetto di collaudo, e non in astratto in relazione al ruolo ricoperto dallo stesso nell’Amministrazione o nell’Ufficio di appartenenza.

La stazione appaltante è quindi tenuta a valutare, in concreto, se il professionista individuato, abbia effettivamente svolto “attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare” in relazione all’appalto in questione, da intendersi nel senso più ampio tenuto conto delle finalità perseguite dalla disposizione in esame, ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità.

Possono ritenersi incluse nelle predette cause di incompatibilità, a carico del tecnico interessato, anche l’aver autorizzato e approvato atti e provvedimenti inerenti l’iter realizzativo dell’opera da collaudare, come ad esempio l’autorizzazione all’attuazione di variazioni contrattuali, l’approvazione del quadro economico dell’opera e simili.

Infine, ANAC ricorda che la valutazione in concreto della sussistenza delle ipotesi di incompatibilità ivi previste in capo al collaudatore, è in capo alla Stazione Appaltante e l’Autorità non può sostituirsi all’amministrazione.

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