11/07/2022 – Conversione in Legge del Decreto n. 36/2022 “PNRR 2”: novità in materia di appalti pubblici

In G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 è pubblicata la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e che aveva introdotto modifiche al Codice dei contratti pubblici vigenti dal 1 maggio 2022.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 30 aprile 2022, n. 36


Allegato 

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30

APRILE 2022, N. 36 

 All'articolo 7: [...]

         dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 

        «2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo

amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, le parole: "d'ufficio o" sono soppresse. 

        2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c),  numero  1),  del

codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che  tra  le  circostanze

indicate al primo periodo sono incluse  anche  quelle  impreviste  ed

imprevedibili che alterano in  maniera  significativa  il  costo  dei

materiali necessari alla realizzazione dell'opera. 

        2-quater. Nei casi indicati al comma  2-ter,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la  stazione  appaltante  o

l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata  la  natura

generale del  contratto  e  ferma  restando  la  piena  funzionalita'

dell'opera, una variante in  corso  d'opera  che  assicuri  risparmi,

rispetto alle previsioni iniziali, da  utilizzare  esclusivamente  in

compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei

materiali. 

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 

    «Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del  PNRR).  -  1.

All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   "Per   la

realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post  del

PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per  l'anno  2022  e  di

500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da  destinare  alla  stipula  di

convenzioni con universita', enti  e  istituti  di  ricerca,  nonche'

all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca  da

assegnare tramite procedure competitive". 

    2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma  1  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e

speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero. 

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a  sviluppare  i

progetti secondo la formula  del  partenariato  pubblico  privato  ai

sensi  degli  articoli  180  e  seguenti  del  codice  dei  contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  di

importo superiore a 10 milioni di euro, da  calcolare  ai  sensi  del

medesimo codice, sono tenute a richiedere  un  parere  preventivo  al

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica

economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  al

Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della

Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione

della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto

all'allocazione dei  rischi  e  alla  contabilizzazione.  Il  parere,

emesso dal DIPE di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i

successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per

le  amministrazioni  richiedenti.  E'  facolta'  dell'amministrazione

aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato

che dia conto delle  ragioni  della  scelta,  nonche'  dell'interesse

pubblico soddisfatto. 

    4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e' preliminare  alla

dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato

pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 

    5.  La  richiesta  del  parere  di  cui  al  comma  3  da   parte

dell'amministrazione  aggiudicatrice  interessata   e'   sottoscritta

dall'organo di vertice della stessa  ed  e'  inviata  al  DIPE  e  al

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria  generale  dello   Stato,   allegando   il   progetto   di

fattibilita'  tecnico-economica   della   proposta,   la   bozza   di

convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  con  formule

visibili,  la  matrice  dei  rischi   e   la   specificazione   delle

caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore

documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere. 

    6. Per le finalita' di cui al comma  3,  e'  istituito,  mediante

protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso  il  DIPE,

un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui

tre designati dal DIPE e tre  dal  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Ai

componenti del comitato non spettano compensi, gettoni  di  presenza,

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 

    7. Per le  finalita'  di  cui  ai  commi  3  e  6,  il  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale  dello  Stato  e'  altresi'  autorizzato  ad  assumere,  con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante

scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita'  di

personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le

medesime competenze. Al fine  di  garantire  anche  il  perseguimento

degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle  entrate

e' autorizzata,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della  propria

vigente dotazione organica, ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro

subordinato  a  tempo  indeterminato,  un  contingente  di  personale

corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a  legislazione

vigente gia' autorizzate ai sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai  sensi

del predetto articolo 35, comma 4, entro  la  data  del  31  dicembre

2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al  periodo

precedente  avviene  mediante  l'avvio   di   procedure   concorsuali

pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia  di  concorso

unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge

31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013,  n.  125,  e  a  quelle  in  materia  di  procedure  di

mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di  vigenti  graduatorie  di

concorsi pubblici. Le  risorse  variabili  dei  Fondi  delle  risorse

decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e  2021

sono incrementate, rispettivamente,  di  euro  7.487.544  e  di  euro

4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno  2022

e ad euro 4.004.709 per l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle

risorse  iscritte  nel  bilancio  dell'Agenzia  delle  entrate.  Alla

compensazione in  termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a

3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.

189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di  ripresa  e

resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,

l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle  attivita'  istituzionali

da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione  ai

sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge  22  ottobre

2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre

2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a  tempo

determinato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,   del   decreto

legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle  misure

percentuali previste dal predetto articolo 19, comma  6,  nei  limiti

dei  posti  disponibili  della  dotazione  organica   dei   dirigenti

dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali  disponibili

a legislazione vigente. 

    8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  7,

pari a euro 94.009 per l'anno 2022  e  a  euro  188.018  a  decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero. 

    9.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle   concessioni

autostradali nonche' alle procedure che prevedono  l'espressione  del

Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo

sviluppo sostenibile (CIPESS). 

    10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni

centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti  dal  PNRR,  da

programmi cofinanziati dall'Unione europea e da  programmi  operativi

complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020  e  2021/2027

non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti  di  spesa

previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18

maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato. 

    11. Per il rafforzamento,  in  particolare,  delle  articolazioni

territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,

in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8,  comma  1,  del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle

finanze e' autorizzato, per il biennio  2022-2023,  a  reclutare  con

contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta

alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  nei  limiti   della   vigente

dotazione organica, un contingente  di  50  unita'  di  personale  da

inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo

svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di

apposite procedure  concorsuali  pubbliche  o  lo  scorrimento  delle

vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine  e'  autorizzata

la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222  annui

a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal  presente  comma

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e

speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero. 

    12. All'articolo 48 del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 

      "7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale di  cui

all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle  centrali  di  committenza  in

attuazione di quanto previsto dal presente articolo,  possono  essere

posti a carico delle risorse di cui all'articolo  10,  comma  5,  del

presente decreto". 

 

 All'articolo 32: 

      al comma 1: [...]

      dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 

        «c-bis)  all'articolo  54,  comma   1,   del   codice   delle

comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto

2003, n. 259, dopo le parole: "non possono imporre per l'impianto  di

reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono

inserite le seguenti: ", nonche' per la modifica o lo spostamento  di

opere o impianti resisi necessari per  ragioni  di  viabilita'  o  di

realizzazione di opere pubbliche"; 

        c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.

77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.

108, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 

          "3-bis. Al fine di  raggiungere  l'obiettivo  di  un'Europa

digitale, stabilito  nel  programma  Next  Generation  EU  e  per  il

tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione  digitale

di cui al regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE)  2021/241  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31

dicembre 2026, per gli interventi relativi  ai  lavori  di  scavo  di

lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda

ultralarga non e' richiesta la procedura di  valutazione  d'incidenza

di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore  di

rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta  giorni

l'inizio  dei  lavori  all'autorita'  competente  alla  verifica   in

questione,  allegando  un'autodichiarazione  per  l'esclusione  dalla

procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento  recante

altresi' documentazione fotografica"; 

      c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerita'

nella  realizzazione  di  reti  di  telecomunicazioni,   nonche'   di

assicurare la piena e corretta  applicazione  dell'articolo  8  della

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26

febbraio 2014, e dell'articolo  11  della  direttiva  2014/23/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti

e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al  decreto

legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  integralmente  esclusi

dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,

conseguentemente,   non   trovano   applicazione   le    disposizioni

eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti,  contratti  e

atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti  o  delle

concessioni di cui al periodo precedente, affidati con  procedure  di

gara, e in possesso dei  requisiti  necessari,  nell'esercizio  della

loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione

di  criteri   di   semplificazione,   efficacia,   trasparenza,   non

discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto  del  preminente

interesse  nazionale  alla  sollecita  realizzazione  delle  reti  di

telecomunicazioni»;

All'articolo 34: 

      al comma 1: 

        all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite  le  seguenti:

«codice dei contratti pubblici, di cui al»; 

        alla lettera a), dopo le parole:  «all'articolo  46-bis  del»

sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunita' tra uomo e

donna, di cui al»; 

        alla lettera b), le parole: «e  l'adozione»  sono  sostituite

dalle seguenti: «, e l'adozione»  e  dopo  le  parole:  «all'articolo

46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

All'articolo 35: 

      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 

        «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.

120, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 

          "7-bis.  In  ogni  caso,  i  compensi  dei  componenti  del

collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del  comma  7,  non

possono  complessivamente   superare   con   riferimento   all'intero

collegio: 

          a) in caso di collegio consultivo tecnico composto  da  tre

componenti: 

          1)  l'importo  pari  allo  0,5   per   cento   del   valore

dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di

euro; 

          2) l'importo pari allo 0,25 per  cento  per  la  parte  del

valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni

di euro; 

          3) l'importo pari allo 0,15 per  cento  per  la  parte  del

valore dell'appalto eccedente 100  milioni  di  euro  e  fino  a  200

milioni di euro; 

          4) l'importo pari allo 0,10 per  cento  per  la  parte  del

valore dell'appalto eccedente 200  milioni  di  euro  e  fino  a  500

milioni di euro; 

          5) l'importo pari allo 0,07 per  cento  per  la  parte  del

valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro; 

          b) in caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da

cinque componenti: 

          1)  l'importo  pari  allo  0,8   per   cento   del   valore

dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di

euro; 

          2) l'importo pari allo 0,4  per  cento  per  la  parte  del

valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni

di euro; 

          3) l'importo pari allo 0,25 per  cento  per  la  parte  del

valore dell'appalto eccedente 100  milioni  di  euro  e  fino  a  200

milioni di euro; 

          4) l'importo pari allo 0,15 per  cento  per  la  parte  del

valore dell'appalto eccedente 200  milioni  di  euro  e  fino  a  500

milioni di euro; 

          5) l'importo pari allo 0,10 per  cento  per  la  parte  del

valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro"».

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