07/07/2022 – Si riconfermano i principi sulla legittimazione e interesse a ricorrere in capo alle associazioni di categoria

Concorso – Bando – Impugnativa -Legittimazione attiva – Interesse a ricorrere – Associazione di categoria – Interesse diffuso – Requisito dell’omogeneità – Non sussiste

Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa di un bando di concorso per il conferimento di un incarico di direttore di struttura ospedaliera, è necessario, ai fini della legittimazione attiva e interesse a ricorrere dell’associazione che propone il ricorso, che: i) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione; ii) la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell’associazione, e non degli interessi particolari dei singoli associati; iii) l’interesse tutelato sia comune a tutti gli associati, in modo tale da escludere che vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli associati medesimi; iv) non siano configurabili, nemmeno astrattamente, conflitti interni all’associazione, anche rispetto agli interessi di uno solo dei consociati. (1).

(1) I. – Con la decisione in rassegna, il C.G.A.R.S., richiamati i principi di diritto enunciati dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 9 del 2 novembre 2015 e n. 6 del 20 febbraio 2020, aderisce all’indirizzo esegetico, ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, ai fini dell’affermazione della legittimazione attiva e interesse a ricorrere di un’associazione rappresentativa degli interessi di categoria:

a) «è necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati (Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6050)».

b) «È, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che

implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio».

c) Ciò in quanto, «l’interesse diffuso […] è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri».

C.G.A., sez. giur., 27 giugno 2022, n. 769 – Pres. Taormina, Est. Ardizzone

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