05/07/2022 – PNRR, 1500 milioni a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici

Stanziati i fondi per i cd. “Parchi Agrisolari” su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n. 149, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 marzo 2022  inerente gli “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».

Il decreto fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura «Parco agrisolare», missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

In particolare, l’investimento persegue l’obiettivo di creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico di cui al punto (143) degli orientamenti.

In particolare, verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
  • b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2. così suddivisi:

  • 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi, descritti nell’allegato A, tabella 1A, del decreto;
  • 300 milioni di euro, per la realizzazione di interventi, descritti all’allegato A, tabelle 2A e 3A, del decreto.

Il 40% delle risorse è destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno-

Possono accedere alle risorse:

  • a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati in un avviso di prossima pubblicazione;
  • c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa come previsto nelle Tabelle inserite nell’Allegato A al Decreto. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, nel limite massimo di 1 milione di euro per beneficiario.

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

  • a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete; fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere i 50mila euro. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’avviso di cui all’art. 13;
  • b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.

 Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Non sono ammissibili i seguenti costi:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • b) acquisto di beni usati;
  • c) acquisto di beni in leasing ;
  • d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • f) lavori in economia;
  • g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • h) prestazioni gestionali;
  • i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
  • k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione

Il contributo va richiesto esclusivamente in via telematica tramite l’apposita piattaforma. I termini per l’invio delle domande saranno fissati con successivi provvedimenti.

Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 18 mesi dall’erogazione delle risorse, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto