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La Delibera Anac n.1310/2016 ed il suo rapporto con la successiva Delibera n.1074/2018.

Nell’ultimo anno ho partecipato da concorrente a cinque Concorsi indetti da Amministrazioni Pubbliche (quattro Enti Locali ed una Camera di Commercio).

Mentre la Camera di Commercio ed uno degli Enti Locali (un’Amministrazione Comunale, per la precisione) hanno pubblicato – all’interno dell’area ‘Amministrazione Trasparente’ del proprio sito –  i Criteri di Valutazione stabiliti dalla Commissione di Concorso contestualmente al Diario/Calendario delle prove scritte, negli altri casi il comportamento adottato è stato differente: uno degli Enti ha pubblicato i Criteri di Valutazione successivamente all’espletamento della prova scritta, ma comunque prima della pubblicazione dell’esito della stessa; un altro, solo 14 giorni dopo l’avvenuto espletamento della prova e ben 7 giorni dopo la  pubblicazione dell’esito della correzione (e non prima di aver ricevuto istanza di accesso civico con richiesta di pubblicazione dei criteri da parte del concorrente); l’ultimo, infine, non si è premurato affatto di pubblicare i criteri (le prove scritte si sono tenute il 6 Novembre 2021 e la procedura concorsuale si è ad oggi conclusa con la graduatoria dei vincitori ed idonei).

Chiaramente, ravvisando una possibile irregolarità, nel caso degli ultimi due Enti, ho provveduto ad effettuare istanza di accesso civico e (successivamente) opportuna segnalazione ad Anac, mediante l’apposito “Modulo per la presentazione di segnalazioni delle violazioni delle norme sugli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013”.

La circostanza particolarmente curiosa risiede però nel richiamo che tutti gli Enti su nominati effettuano alla medesima norma: il d.lgs. 33/2013. Pur adottando comportamenti differenti, se non diametralmente opposti. Come se la scelta di pubblicare o meno i Criteri di Valutazione concorsuali, al pari di quella di pubblicarli prima o a distanza di settimane/mesi dalle prove scritte, fossero in ogni caso compatibili e coerenti con il medesimo assunto normativo (il d.lgs. 33/2013 appunto).

Il Segretario Comunale di uno di questi Enti, anzi, rivendicando esplicitamente la scelta di pubblicazione postuma dei Criteri, mi ha scritto evidenziando “il buon operato di questa amministrazione che, malgrado di modeste dimensioni (appena 10.000 abitanti) e sottodimensionata nel suo organico, è riuscita ad indire, espletare e concludere in due mesi e mezzo ben 2 procedure concorsuali (Istruttori Amministrativi e Istruttori di Vigilanza – cfr. documentazione pubblicata nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ) e, altresì, a pubblicare tutta la relativa documentazione in poco più di dieci giorni e, quindi, stante alle direttive dell’ANAC, più che tempestivamente”.

Per la cronaca, i criteri di valutazione delle due procedure concorsuali (Istruttore di Vigilanza e Amministrativo) sono stati pubblicati, nel caso del Concorso per Istruttore di Vigilanza, in data 15/07/2021, solo 16 giorni dopo l’avvenuto espletamento della prova e ben 9 giorni dopo la  pubblicazione dell’esito della correzione; quelli relativi alla prova per il Concorso per Istruttore Amministrativo, sempre in data 15/07/2021, solo 14 giorni dopo l’avvenuto espletamento della prova e ben 7 giorni dopo la  pubblicazione dell’esito della correzione. E non prima che un candidato si rivolgesse alla solerte Amministrazione, facendo protocollare un’istanza di accesso civico volta alla pubblicazione stessa.

Il problema risiede nella circostanza che quello stesso Segretario Comunale espone nella stessa Nota a me indirizzata:

“l’ANAC non ha mai definito con precisione l’esatta tempistica delle pubblicazioni tempestive”.

Da questo assunto (che, nel caso suddetto, ha il pregio di essere stato scritto ed esposto ufficialmente) ha avuto impulso il mio approfondimento su quanto l’ANAC, nel tempo, abbia effettivamente indicato (o meno) ed abbia definito (o meno) nell’ambito delle tempistiche di pubblicazione dei Criteri di Valutazione adottati per le prove scritte dei Concorsi pubblici.

A tal proposito, le “Linee guida ANAC” (Delibera del Consiglio n.1310/2016) chiariscono che i criteri di valutazione delle prove concorsuali, soggetti all’obbligo di trasparenza a norma del d.lgs. n.33/2013, vanno pubblicati tempestivamente “non appena disponibili”, mentre per le tracce delle prove scritte la pubblicazione è prevista successivamente all’espletamento delle prove medesime.

Tuttavia, nella Delibera ANAC  n. 1074 del 21 novembre 2018 (Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al  Piano Nazionale Anticorruzione) si legge che

“…Laddove  il  d.lgs.  33/2013  non  menzioni  in  maniera  esplicita  la  data  di  pubblicazione  e,  conseguentemente  di  aggiornamento,  viene  in  evidenza  quanto  precisato  in  via  generale  nel  richiamato  art.  8,  commi  1  e  2, dovendo  quindi  intendersi  che  l’amministrazione  sia  tenuta  alla  pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo. L’Autorità  ha  riportato  le  tempistiche  di  aggiornamento  disposte  dal  legislatore  per  ciascuno  dei  dati  soggetti  ad  obbligo  di  pubblicazione,  ai  sensi  del  d.lgs.  33/2013,  nell’allegato  1)  alla Determinazione  n.  1310  del  28  dicembre  2016,  recante  «Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». Laddove il termine non sia precisato dal legislatore, l’ANAC  ha  fatto  riferimento  alla  necessità  di pubblicare  il  dato  in  maniera  tempestiva,  senza  tuttavia  fornire  ulteriori  precisazioni  al  riguardo.  Sulla  questione  si  è  valutato  opportuno  non  vincolare  in  modo  predeterminato  le  amministrazioni  ma  si  è  preferito  rimettere  all’autonomia  organizzativa degli enti la declinazione del concetto di tempestività in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente. Si ritiene, quindi, che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo  della  normativa  sulla  trasparenza,  la  continuità,  la  celerità  e  l’aggiornamento  costante  dei  dati. I termini così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre”.

Ci si interroga,quindi, sul rapporto tra le due Delibere citate.

  1. Delibera n.1310/2016

L’ANAC dedica, nella Delibera n.1310/2016, un intero paragrafo (il 5.3, per la precisione) all’art.19 del Dlgs 33/2013 e all’obbligo di pubblicare anche “i  criteri  di  valutazione  della Commissione e delle tracce delle prove scritte”.

 Così, in  quella sede (pag.19 della Delibera), l’ANAC si esprime:

L’art. 18 del d.lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 19 del d.lgs. 33/2013 ribadendo la  pubblicazione  dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione. In relazione ad ogni bando è stato introdotto l’obbligo di pubblicare anche “i  criteri  di  valutazione  della Commissione e delle tracce delle prove scritte”.

Scopo della norma è quello di rendere trasparente il processo di valutazione della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati. 

I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi della normativa vigente, è opportuno siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili.

Le  tracce  delle  prove  scritte,  invece, non  possono  che  essere  pubblicate dopo  lo  svolgimento  delle prove.

Se, insomma, sussiste ‘l’obbligo di pubblicare anche “i  criteri  di  valutazione  della Commissione e delle tracce delle prove scritte” (ex art. 19,Dlgs 33/2013) e questa pubblicazione soggiace alle modalità di pubblicazione tempestiva di cui all’art.8 del medesimo Decreto, non appare marginale la sottolineatura dell’Autorità rispetto alla circostanza che criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi della normativa vigente, “siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili” (resi, cioè, disponibili dalla Commissione di Concorso, che li determina ai sensi dell’art 12 del DPR 487/94).

La pubblicazione in ordine all’immediata disponibilità dei criteri circoscrive la relatività del concetto di ‘tempestività’ (qui legato direttamente alla determinazione dei Criteri  nella pertinente seduta di Commissione).

E ancor più incisiva si presenta la avversativa seguente: “Le  tracce  delle  prove  scritte,  invece, non  possono  che essere  pubblicate dopo  lo  svolgimento  delle prove.”

“INVECE”.

Quindi, le tracce delle prove, invece, al contrario dei criteri di valutazione, non possono che essere pubblicate successivamente rispetto allo svolgimento delle prove.

Interviene qui persino una scansione ed una gradazione della tempestività richiesta: se la pubblicazione “successiva” rispetto alle prove delle tracce è determinata logicamente dalle modalità stesse di svolgimento del Concorso (i concorrenti conoscono le tracce al momento della prova e non prima), l’Anac chiarisce che i criteri siano INVECE  pubblicati “tempestivamente” (e sin qui nulla di nuovo), NON APPENA DISPONIBILI (e lo diventano, disponibili, non appena la Commissione si riunisca per determinarli, all’esito della detta riunione e, in ogni caso, antecedentemente all’effettiva correzione degli elaborati).

  1. Delibera n.1074/2018

Nella Delibera ANAC  n. 1074 del 21 novembre 2018 (Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al  Piano Nazionale Anticorruzione) si legge:

 “…Laddove il termine non sia precisato dal legislatore, l’ANAC  ha  fatto  riferimento  alla  necessità  di  pubblicare  il  dato  in  maniera  tempestiva,  senza  tuttavia  fornire  ulteriori  precisazioni  al  riguardo.  Sulla  questione  si  è valutato  opportuno  non  vincolare  in  modo  predeterminato  le  amministrazioni…”.

  1. Lettura congiunta delle due Delibere.

Senza  tuttavia  fornire  ulteriori  precisazioni  al  riguardo …”, appunto.

Ma la Delibera n.1310/2016, quindi quelle Linee guida che devono ritenersi a tutt’oggi valide e attuali, forniscono – eccome! – ‘precisazioni al riguardo’ rispetto alla pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali (da pubblicarsi non solo tempestivamente, ma anche non appena disponibili).

Quale, allora, il rapporto tra le due delibere Anac?

Stante al tenore della Delibera n.1074/2018, infatti, i piccoli Comuni, in forza dell’autonomia organizzativa degli enti nella declinazione del concetto di tempestività, potrebbero indicare liberamente nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza i relativi termini per la pubblicazione dei Criteri, purché “non  superiori al semestre”: di fatto, quindi, indipendentemente dal riferimento all’immediata disponibilità degli stessi in relazione alla loro pubblicazione (la Commissione di Concorso stabilisce e ‘rende disponibili’ i criteri logicamente prima della valutazione degli elaborati; la loro pubblicazione – ex Linee Guida 2016 – dovrebbe perciò precedere il momento della valutazione: la lettura estensiva della delibera del 2018 porterebbe, invece, alla possibilità di pubblicazione ben oltre la data di materiale valutazione degli elaborati ed applicazione dei criteri, addirittura anche ben oltre il termine delle procedure concorsuali! Purché, appunto, non si superino i sei mesi).

E’ possibile, quindi, rilevare questa criticità: per la pubblicazione dei Criteri di Valutazione delle prove scritte concorsuali, l’indicazione della tempestività (“non appena disponibili”) – indicazione contenuta nella Delibera del 2016,mai abrogata – risulterebbe forse superata dall’indicazione fornita dalla stessa Anac nella Delibera del 2018?

Ci si interroga – e si interroga Anac – su validità ed attualità delle Linee Guida del 2016 per la materia specifica della pubblicazione dei Criteri di Valutazione delle prove scritte concorsuali, anche successivamente all’emanazione della Delibera n.1074/2018.

Se, in altre parole, esista un rapporto tra i due atti in tale specifico ambito e se l’uno non vada ad emendare o correggere l’altro.

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