14/06/2022- Elezione del presidente di commissione comunale facente parte di un gruppo di minoranza

Territorio e autonomie locali

Categoria  Commissioni e gruppi consiliari

Sintesi/Massima 

L’art.44, c.1, del d.lgs. n.267/2000, che assegna alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, non comporta la loro esclusione dalla presidenza delle altre commissioni ove, sulla base del sistema elettorale previsto dal regolamento, ne sussistano le condizioni.

Testo 

Una Prefettura ha chiesto un parere circa il mancato riconoscimento della regolarità della elezione alla presidenza della VI Commissione consiliare di un comune attribuita, a seguito dello scrutinio, ad un consigliere di minoranza. Ciò, alla luce del verbale di elezione, ove verrebbe specificato che il voto stesso risulterebbe infruttuoso, in quanto alle minoranze va attribuita la presidenza della settima commissione “controllo e garanzia”. Al riguardo, si osserva che ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio “nel proprio seno”. Una volta istituite, le suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni. L’articolo 44, comma 1, del citato d.lgs. n.267/2000 contiene una disposizione di salvaguardia, stabilendo che lo statuto deve prevedere “le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite”. La predetta ultima disposizione, dunque, tutela le minoranze ma non intende escluderle dalla presidenza delle altre commissioni consiliari ove, sulla base del sistema elettorale previsto dal regolamento, ne sussistano le condizioni. Nel caso di specie, lo statuto comunale disciplina le commissioni consiliari, prevedendo, in particolare, che “per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione”. Esso, inoltre, rinvia al regolamento “il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni”. Il regolamento consiliare individua nove commissioni, tra cui la “Commissione Statuto, Regolamenti, Affari Istituzionali e generali, Decentramento e Affari legali”, nonché la “Commissione Controllo e Garanzia”. Lo stesso regolamento disciplina la procedura elettorale, prevedendo, tra l’altro, che “la Commissione procede con un’unica votazione a scrutinio segreto all’elezione del Presidente e del Vice Presidente. Ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che, nell’ordine, riportino il maggior numero di voti”. Pertanto, si concorda con la Prefettura in ordine alla validità dell’elezione del presidente della succitata commissione, anche alla luce del fatto che nessuna norma del regolamento sembra, comunque, limitare la presidenza in favore della minoranza solo alla commissione Controllo e Garanzia.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto