08/06/2022 – Natura della valutazione di congruità dell’offerta. Pronuncia del Consiglio di Stato.

La valutazione di congruità dell’offerta ha natura sintetica e globale e non può concentrarsi su singole voci di costo, mirando piuttosto a vagliare se l’offerta nel suo complesso sia affidabile e che giudizio espresso al riguardo dalla stazione appaltante è sottratto al sindacato giurisdizionale, salvo che nell’ipotesi in cui la parte ricorrente deduca l’irragionevolezza dello stesso. Peraltro, laddove, come nella specie, la parte ricorrente contesti voci di costo rilevanti nel contesto dell’offerta e tale da far ritenere, nella sua prospettazione, la stessa inaffidabile, il sindacato del giudice amministrativo non può arrestarsi con il mero richiamo a tali principi, ma deve procedere alla verifica puntuale delle doglianze esposte, salvo disattendere le stesse nel merito ovvero, una volta disattese alcune di esse, dichiarare inammissibile le altre per difetto di interesse, laddove le stesse non siano di per sé sufficienti ad evidenziare la non renumeratività dell’offerta e pertanto la sua insostenibilità in termini globali.

Va inoltre rigettata anche la doglianza, del pari contenuta nel primo motivo di appello, con cui si lamenta che la sentenza sarebbe illegittima laddove aveva dato per scontata l’erosione del margine di utile erroneamente ipotizzata e calcolata da NTT, trascurando http://Consiglio di Stato Sez. V, sent. del 25 maggio 2022, n. 4191completamente di considerare che non è possibile fissare aprioristicamente “una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta deve considerarsi per definizione incongrua”, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto potrebbe comportare un vantaggio importante, posto che le censure accolte dal Tar erano riferite a maggiori costi individuati dalla parte ricorrente che portavano a ritenere completamente eroso il margine di utile indicato dalla stessa aggiudicataria.

Ciò fermo restando che nell’ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi appello dovrà procedersi ad una nuova verifica della renumeratività dell’offerta, con conseguente vaglio della fondatezza del ricorso di primo grado, nel senso innanzi evidenziato. 

Consiglio di Stato Sez. V, sent. del 25 maggio 2022, n. 4191

 

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