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E’ stato presentato al Senato il DDL governativo n. 2636, recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio scorso.

Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, intende rispettare gli impegni assunti con il PNRR: rendere più celere il contenzioso tributario, soprattutto in Cassazione, e migliorare la qualità delle sentenze di merito con la previsione del giudice a tempo pieno.

Il DDL per la riforma della giustizia tributaria interviene, infatti, su due macro-aeree: l’ordinamento giudiziario tributario (d.lgs. 545/1992) e la normativa processuale di primo e secondo grado (d.lgs. n. 546/1992). Rende, inoltre, più incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e rafforza le prerogative del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

In particolare, quanto al fronte ordinamentale, con il DDL si prevede la professionalizzazione dei magistrati tributari, attraverso il reclutamento di un giudice tributario a tempo pieno, selezionato per concorso (tre prove scritte ed una prova orale per 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado). Fino al compimento del percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare i giudici onorari (togati e non) presenti nelle Commissioni tributarie, che rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature.

Diversamente, in ambito processuale, con il DDL si introducono nel giudizio di merito di primo e secondo grado:

  • la prova testimoniale, come già previsto nel giudizio civile e amministrativo;
  • l’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice, limitatamente alle controversie di importo fino a 50.000 euro;
  • il giudice monocratico, esclusivamente in primo grado, per le controversie fino a 3.000 euro (sentenze appellabili solo in casi specifici).

Per quanto, poi, attiene alla Corte di Cassazione le novità sono rappresentate da ricorso nell’interesse della legge su richiesta del Procuratore generale presso la Corte e l’istituto del rinvio pregiudiziale da parte delle Commissioni tributarie. In entrambi casi la Corte di Cassazione è chiamata ad enunciare un principio di diritto che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati, specie nelle questioni nuove o di difficile interpretazione, di particolare rilevanza per oggetto o materia o che riguardano controversie seriali.

Infine, la disciplina proposta intende garantire un presidio costante sul buon andamento delle Commissioni tributarie con la previsione di  un Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Inoltre, con l’istituzione dell’Ufficio del Massimario presso l’organo di autogoverno, il DDL si prefigge l’obiettivo di migliorare l’accesso alle fonti giurisprudenziali, anche al fine di assicurare l’uniformità del giudizio in fattispecie analoghe.

 

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