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Analizzando la nuova piattaforma, sembra che continui il fraintendimento tra preventivo e offerta e tra consultazione di preventivi e richiesta di offerte in modalità concorrenziale.

Lo scorso 25 maggio Consip ha lanciato la nuova piattaforma MEPA prevedendo al suo interno nuove funzionalità per procedere a negoziazione con gli operatori economici. I nuovi strumenti del Mercato elettronico vengono fatti tutti ricadere nel genus della RDO, che ora si presenta suddivisa in quattro sotto tipologie:

  1. la Trattativa Diretta,
  2. il confronto dei preventivi,
  3. la RDO semplice,
  4. la RDO evoluta.

Ed è proprio la nuova funzione del confronto dei preventivi a rendere particolarmente innovativo il restyling della piattaforma di AcquistinretePA.

Proprio dalle colonne di questa rivista, chi scrive aveva già revocato in dubbio qualche tempo fa l’impraticabilità di gestire un affidamento diretto tramite la RDO Mepa. La previsione di un criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti Pubblici, infatti – a dispetto del parere MIMS n. 1153/2022 che, se letto frettolosamente, poteva far intendere una apertura in tal senso – rende facilmente fraintendibile la procedura in una vera e propria procedura negoziata.

Nonostante l’apprezzabile tentativo di conciliare gli strumenti telematici con le attuali disposizioni normative per il sottosoglia, continua a perpetrarsi il fraintendimento tra preventivo e offerta e tra la consultazione di preventivi e la richiesta di offerte in modalità concorrenziale.

La nuova procedura prevista dal MEPA, infatti, pur eliminando molteplici meccanismi tipici della “gara” in senso formale (non è previsto un vero e proprio criterio di aggiudicazione in senso tecnico), rimane a tutti gli effetti uno strumento di negoziazione selettiva, facendo intendere che la best practice, richiamata dalle linee guida ANAC n.4, debba prevedere necessariamente una comparazione di tipo competitivo (seppur informale).

Le suddette linee guida, a garanzia dei principi comuni ex art. 30 Dlgs 50/2016, prevedono invero che “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”.

E poi, al paragrafo 4.3 che “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza..”.

Dunque la previsione di una ulteriore funzione, tra la Trattativa Diretta e la RDO, capace di mettere in comparazione quelli che Consip chiama preventivi (ma che in base alla strutturazione della procedura da parte del punto istruttore, ben si possono caratterizzare come vere e proprie offerte a ribasso) sembra rincorrere l’esigenza di conciliare speditezza e informalità, senza perdere di vista un certo garantismo sul tema dei principi generali.

Il punto è che la confusione perdurante tra “preventivo e offerta” rende faticoso considerare il percorso procedurale impostato dal Mepa coerente con la definizione di “ indagine/esplorazione del mercato” di cui alle linee guida ANAC, quella che – per l’appunto – dovrebbe precedere un affidamento diretto vero e proprio, allo scopo di individuare l’operatore economico col quale attivare la trattativa diretta

Al di là dell’opportunità di prevedere una funzione procedimentalizzata per la richiesta di preventivi, permangono alcuni meccanismi tali da rendere a tutti gli effetti il Confronto preventivi MEPA una selezione concorrenziale. Infatti, fanno parte della procedura disegnata dalla Consip:

  1. la previsione di una fase di “ammissione / esclusione”: si tratta di un elemento tipico di una gara competitiva e totalmente estraneo ad un sistema di affidamento diretto del contraente. È solo in una gara selettiva, infatti, che occorre stabilire se i “concorrenti” abbiano i requisiti previsti per competere tra loro. Nell’affidamento diretto preceduto da preventivi, invece, l’amministrazione procedente individua un certo numero di operatori economici, purchè qualificati, e chiede loro preventivi a scopo istruttorio, per motivare poi la scelta di negoziare solo con uno di essi: difetta, quindi – come giusto che sia – ogni “ammissione”;
  2.  una “graduatoria” provvisoria e finale prima dell’”aggiudicazione”, dopo aver messo in comparazione il “ribasso” tra più offerte: questo è un elemento dirimente. Se si dà vita ad una graduatoria è proprio perché si realizza una procedura talmente competitiva al punto, proprio, di stilare una graduatoria, esattamente come avviene in una gara competitiva, quanto di più lontano dal sistema di affidamento diretto vi possa essere. Tale fase della graduatoria che precede l’aggiudicazione pare più che altro idonea a sovrapporsi come una procedura intermedia, certamente dotata di semplificazione e informalità rispetto alla RDO (che invece ora è correttamente dedicata alle negoziate o comunque alle procedure aggiudicate ai sensi dell’art. 95), ma pur sempre dotata di quella “spinta agonistica” tra i partecipanti tipica delle procedure concorrenziali.

Vi sono, insomma, insiti nel sistema Consip tutti i difetti del sempiterno travisamento della funzione del preventivo, da troppi visto come sinonimo di offerta e quindi trattato come tale, nell’ambito di procedure competitive.

Segno che le “semplificazioni” disegnate dal legislatore non riescono ad essere percepite nella loro portata effettiva e sul piano operativo si passa dalla tentazione di affidare direttamente senza alcuna motivazione ed in modo arbitrario, all’errore di chiamare “preventivo” e “affidamento diretto” quel che nella sostanza è null’altro se non una procedura negoziata.

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