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La Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana con la Deliberazione n. 81/2022/PAR

risponde ad un quesito avanzato da un comune con riferimento alla possibile configurazione di un debito fuori bilancio in caso di incapienza del capitolo per il pagamento dell’indennità arretrata del segretario comunale, di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei segretari comunali e provinciali e Accordo n. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale del 22/12/2003.

La Corte dei Conti richiama e conferma i precedenti orientamenti che hanno fissato l’individuazione dell’esatto discrimen tra la fattispecie dei debiti fuori bilancio e quella delle passività pregresse o arretrate.

La consolidata giurisprudenza contabile  considera la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194 T.U.E.L. una disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative (quelle previste nella norma) e di tendenziale stretta interpretazione.

I debiti fuori bilancio hanno la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all’art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento.

L’esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l’ente locale

Diverse dai debiti fuori bilancio sono le passività pregresse o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in definitiva maggiore.

Proprio perché le passività pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio.

Le passività pregresse si riferiscono a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, presentando l’impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza e cioè non risulta sufficiente a far fronte alla spesa in modo integrale quando essa viene ad evidenza, per cui se ne può desumere  che esse non siano sorte in violazione delle regole del bilancio.

Conclude la Corte che in questa ipotesi, accertata l’incapienza del capitolo di spesa, vanno effettuate le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell’organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il Consiglio comunale.

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