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La Terza Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 11044/2022, ha stabilito che l’iscrizione anagrafica del cittadino straniero nella cosiddetta “via fittizia” non è ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno.

Dopo aver ribadito che la residenza è uno dei criteri di collegamento tra persone e luoghi insieme al domicilio e alla dimora e, di conseguenza, strumento di governo del territorio e di tutela della pubblica sicurezza, il Collegio ha precisato che l’iscrizione anagrafica garantisce l’accesso del soggetto ai servizi che sono espressione di diritti fondamentali quali l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e assistenziale territoriale, l’iscrizione nelle liste elettorali, l’accesso al gratuito patrocinio, l’iscrizione nelle liste di collocamento.

Il diritto a risiedere è disciplinato da norme internazionali e interne.

Come norme di diritto internazionale pattizio, il Collegio richiama l’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e l’art. 11 della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

La sentenza menziona altresì l’art. 43 della Convenzione Internazionale per i Diritti dei migranti lavoratori e delle loro famiglie che, anche se non ratificata ancora dall’Italia, fornisce coordinate ermeneutiche importanti laddove, alla lettera d) del comma 1, fa riferimento al diritto a risiedere come “access to housing, including social housing schemes, and protection against exploitation in respect of rents”.

Da un punto di vista di diritto interno, la legge anagrafica, art. 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228, ha previsto che “in ogni Comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente. Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente legge”.

È poi fatto obbligo a chiunque, ai sensi dell’art. 2 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 di chiedere per sé e per le persone sulle quali si esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione all’anagrafe (…).

“Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio”.

Al fine di agevolare la compiuta registrazione della popolazione residente, di tutelare le persone che si trovano senza dimora e che quindi non potrebbero accedere ai servizi sopra richiamati, alcuni Comuni hanno istituito una strada fittizia, non esistente nella toponomastica.

Tale fictio iuris, per l’importanza che riveste nell’ordinamento giuridico, in termini di tutela di diritti fondamentali e di sicurezza pubblica, è rilevante anche ai fini del rilascio ovvero del rinnovo del permesso di soggiorno.

Sarà onere dell’Amministrazione verificare, in sede procedimentale, se tale strumento, di per sé lecito, sia stato utilizzato dall’istante al solo scopo di eludere ovvero violare obblighi di legge.

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 16 dicembre 2022, n. 11044

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