13/12/2022 – l riparto dei costi per il servizio rifiuti va calibrato in ambito comunale e non sovracomunale

Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Rifiuti.

Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. (1)

Rifiuti – Tassa – Piano economico finanziario – Funzione – Costi – Individuazione – Parte fissa – Parte variabile – Copertura – Tariffa – Determinazione.

La tassa sui rifiuti (TA.RI.), che ha sostituito i preesistenti tributi, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. In relazione ad essa, ciascun Comune è tenuto a calcolare, mediante l’approvazione del piano economico finanziario, i costi che devono essere coperti con la TA.RI. e, con la delibera di determinazione delle tariffe, a ripartire i suddetti oneri tra gli utenti.

Le tariffe TA.RI. assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e si compongono di una parte fissa, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio – segnatamente, investimenti per le opere e per ammortamenti – e di una parte variabile, riconducibile alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione. (2)

Rifiuti – Tassa – Piano economico finanziario – Costi – Ripartizione – Ambito – Comunale – Legittimità – Sovracomunale – Squilibrio – Illegittimità.

In materia di tassa sui rifiuti (TA.RI.), è illegittima la disposizione del piano economico finanziario della competente autorità d’ambito che ripartisca i costi complessivi per lo svolgimento del servizio tra gli utenti privati, tenendo conto dell’intero ambito sovracomunale e non di quello comunale, determinando uno squilibrio in danno del singolo ente locale ed in favore di altri. (3)

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2019, n. 2128; idem, sez. V, 3 gennaio 2020, n. 43.

(2) Precedenti conformi: T.a.r. per la Puglia, sez. I, 6 settembre 2022, n. 1391; T.a.r. per la Campania, sez. I, 12 settembre 2022, n. 5680.

(3) Precedenti conformi: T.a.r. per la Campania, sez. I, 19 dicembre 2019, n. 6040

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