12/12/2022 – Art. 113 codice appalti: incentivi per funzioni tecniche

Art. 113 codice appalti: incentivi per funzioni tecniche

Art. 113 codice appalti: gli incentivi per le funzioni tecniche, cosa sono e a cosa sono destinati, l’elenco tassativo delle attività finanziabili

L’art. 113 del codice appalti norma gli incentivi destinati alle funzioni tecniche. Si tratta di compensi previsti in favore dei tecnici dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice finalizzati alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture. Gli incentivi sono ripartiti secondo percentuali ben distinte che in seguito analizzeremo. Una parte delle risorse finanziarie è destinata all’acquisto di strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione per l’uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM – Building Information Modeling).

Cosa sono gli incentivi per le funzioni tecniche?

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono fondi destinati a tecnici dipendenti dell’ente a fronte dello svolgimento di attività volte alla conclusione di appalti, servizi e forniture che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 24 comma 3 dlgs 165/2001).

Le amministrazioni devono prevedere una quota del 2% sull’importo posto a base di gara all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture.

Quadro economico (incentivi professioni tecniche)

Quadro economico (incentivi professioni tecniche)

Tale importo fa parte di un fondo di risorse finanziarie all’interno del quale la quota dell’80% è diviso per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di un regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti; la quota del 20%, invece, può essere utilizzata per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi.

Quali sono le attività incentivabili?

A chi spettano gli incentivi per funzioni tecniche? Il 2% è così ripartito:

  • l’80% di ciascun progetto è destinato ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2. Nello specifico:
    • RUP;
    • programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
    • verifica preventiva di progettazione di cui all’art. 26 del Codice;
    • predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del codice;
    • direzione dei lavori;
    • direzione dell’esecuzione;
    • collaudo tecnico amministrativo;
    • collaudo statico;
    • verifica di conformità;
    • collaborazioni di personale coinvolto nelle precedenti attività.
  • il 20% è destinato a:
    • acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM);
    • implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico (con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli);
    • tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 196/1997.

Attività incentivabili art. 113 codice appalti

Attività incentivabili art. 113 codice appalti

Bisogna sempre valorizzare la professionalità dei dipendenti rispettando il criterio della rotazione al fine di coinvolgere tutto il personale disponibile in relazione alle competenze specifiche richieste per ogni appalto.

Ripartizione incentivi funzioni tecniche: i coefficienti

L’allegato A del decreto 4 ottobre 2021 n. 204 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, contiene 2 tabelle (di seguito riportate) che indicano i coefficienti di ripartizione dell’incentivo: una tabella si riferisce ai lavori, l’altra ai servizi e alle forniture. Tenendo conto di queste indicazioni le stazioni appaltanti possono decidere discrezionalmente la percentuale da attribuire ad ogni figura tecnica fino ad un totale massimo dell’80%.

Le percentuali possono variare in base alla tipologia di appalto.

Funzioni tecniche - ripartizione

Funzioni tecniche – ripartizione

Incentivi per funzioni tecniche: la storia e il quadro normativo

È giusto contestualizzare gli incentivi per le funzioni tecniche in un quadro legislativo di riferimento. Possiamo così sintetizzare:

  • legge Merloni (11 109/1994);
  • dlgs 163/2006;
  • legge 114/2014;
  • dlgs 50/2016;
  • dlgs 56/2017 (correttivo del codice).

legge Merloni

La legge Merloni prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell’importo a base di gara.

Tale incentivo si divideva tra alcune figure (Rup, incaricato della redazione del progetto, ecc.).

dlgs 163/2006

Il limite delle risorse destinabili all’incentivo viene portato al 2% (sempre in riferimento all’importo a base di gara). Si delineava, però, un altro vincolo: l’incentivo erogato non doveva superare l’importo del trattamento complessivo annuo lordo già in godimento dal singolo dipendente.

legge 114/2014

Entra in scena “il fondo per la progettazione e l’innovazione” a valere sugli stanziamenti destinati a finanziare gli incentivi divisi secondo percentuali definite: l’80% destinato agli incentivi per il RUP (e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori) e il 20%, destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.

dlgs 50/2016

Si assiste al passaggio tra il fondo per la progettazione e l’innovazione al fondo che incentiva “le funzioni tecniche”. Vengono incluse le attività di programmazione della spesa per investimenti di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre a quelle già incentivate in passato (RUP, ecc.). La novità rispetto alla normativa precedente è che l’incentivo non è più destinabile agli incaricati della redazione del progetto e del piano per la sicurezza.

dlgs 56/2017

Il dlgs 56/2017 ha riferito l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli  appalti di lavori (formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto